CENTRO SERVIZI CAMINITI

SuperBonus 110%

Consulenza Condominiale

SuperBonus 110%

Che cos'è
Il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Tra le novità introdotte, è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

- Condomìni
- Persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento
- Istituti autonomi case popolari (IACP) o altri istituti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing"
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- Onlus e associazioni di volontariato
- Associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili

Interventi principali o trainanti:

Il Superbonus spetta in caso di:
- Interventi di isolamento termico sugli involucri
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
- Interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Interventi aggiuntivi

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico.

Si tratta di:

- Interventi di efficientamento energetico
- Installazione di impianti solari fotovoltaici
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici

Quali vantaggi

La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

- Dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
- Di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
- Di istituti di credito e intermediari finanziari.

I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.

Questa possibilità riguarda anche gli interventi:
- Di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell'articolo 16-bis del TUIR)
- Di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
- Per l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).

Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:

- Il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dal nostro CAF
- L’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Visto Conformità Ecobonus 110%

Visto di Conformità
Regole e controlli prima dell’apposizione del visto di conformità: arriva la check-list delle verifiche per i commercialisti.

Si tratta di un elenco dettagliato dei controlli che il professionista dovrà effettuare prima di apporre il visto di conformità, necessario per l’accesso alla cessione del credito e dello sconto in fattura.

A rilasciare il visto di conformità ai fini del superbonus del 110% sono esclusivamente commercialisti, consulenti del lavoro e professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che trovate in Sede nel Centro Servizi Caminiti.

Superbonus 110% e visto di conformità: dai commercialisti la check-list dei controlli

Dai dati relativi al soggetto beneficiario, fino all’importo complessivo dei lavori e all’ammontare dei crediti d’imposta che si intende cedere, la check-list sul superbonus del 110% rappresenta una bussola indispensabile per commercialisti ed altri professionisti chiamati ad apporre il visto di conformità.

Il decreto Rilancio prevede, ai fini dell’accesso alla cessione del credito e lo sconto in fattura, che il professionista visti la pratica da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. Il visto di conformità del commercialista diventa quindi fondamentale per poter sfruttare tutti i vantaggi dell’ecobonus e del sismabonus del 110%.

Il visto da parte del professionista sarà necessario esclusivamente ai fini del superbonus, e non per gli altri bonus casa cedibili. Per l’agevolazione del 110%, l’apposizione del visto di conformità è presupposto fondamentale per la trasmissione della comunicazione di esercizio dell’opzione relativa alla cessione del credito e lo sconto in fattura.

Controlli per il visto di conformità, dai lavori alle abilitazioni: cosa serve per il superbonus 110%

Quali sono gli elementi da valutare prima di apporre il visto di conformità per la cessione del superbonus 110%?

Innanzitutto quelli relativi al soggetto beneficiario, se si tratta di un condominio, di una persona fisica, di IACP o di cooperative, ASD, SSD, APS o ONLUS.

Si passa poi ai dati relativi all’immobile oggetto degli interventi ammessi al superbonus 110%, tra cui le ricevute di pagamento dell’IMU e della TASI.

Focus particolare poi alle autocertificazioni ed alle abilitazioni amministrative necessarie per l’avvio dei lavori. I controlli per il visto di conformità richiedono poi un’attenzione particolareggiata alla tipologia di lavoro effettuato, considerando i limiti di spesa, anche alla luce dei requisiti fissati dal nuovo decreto del MISE.

Nel caso di cessione del credito per SAL, al commercialista viene richiesto di controllare:
Asseverazioni e attestazioni intermedie (SAL)
Asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione all’Enea
Polizza RC del tecnico sottoscrittore dell’asseverazione e dell’attestazione di cui al punto precedente
Autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL
Copia/e della/e ricevuta/e di trasmissione della/e Comunicazione/i di opzione di cessione/sconto all’Agenzia delle entrate riguardante/i precedenti SAL (se presenti) Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento
Consenso alla cessione del credito o sconto in fattura da parte del cessionario/fornitore.

Per quel che riguarda le asseverazioni ed attestazioni finali, sarà necessario controllare i documenti relativi all’APE ante e post lavori, così come a titolo esemplificativo l’asseverazione rilasciata dall’ENEA per i requisiti tecnici.

Alleghiamo di seguito la Check list - Visto di conformità “Ecobonus/Superbonus” 110% su interventi per l’efficienza energetica.

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