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Regolamento Codice Procedura Penale

Regolamento Procedura Penale

Regolamento Codice Procedura Penale

Regolamento per l'esecuzione del Codice di Procedura Penale

Art. 1.

1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico.

2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuità ed efficienza del servizio.

Art. 2.

1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

2. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate.

3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.

Art. 3.

1. Nella formazione dei fascicoli si osservano le disposizioni seguenti:
a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;
b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero della iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere:

a) l'indice degli atti e delle produzioni;
b) l'elenco delle cose sequestrate;
c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;
d) la copia della sentenza o del decreto penale di condanna.

Art. 4.

1. Le comunicazioni previste dall'art. 157 commi 3 e 8 del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:

a) il nome del destinatario della notificazione;
b) la indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;
c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì l'indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonché del luogo e della data di comparizione.

Art. 5.

1. Le denunce e gli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento è pervenuto e il relativo oggetto.

2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la riservatezza.

3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Art. 6.

1. La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento relativo alla libertà personale di persona detenuta o internata lo comunica all'autorità preposta all'istituto penitenziario. A quest'ultima autorità sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria e gli estratti delle sentenze.

Art. 7.

1. L'autorità preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'art. 161 comma 3 del codice.

2. Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'art. 6.

Art. 8.

1. La disposizione dell'art. 24 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, relativa alla vidimazione da parte del magistrato di sorveglianza, si applica anche al registro previsto dall'art. 57 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 9.

1. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari.

2. La disposizione del comma 1 non si applica se la misura degli arresti domiciliari è eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro.

Art. 10.

1. L'elenco previsto dall'art. 81 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è formato assegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Più cose sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non rilevano per la loro individualità.

2. L'autorità che ha proceduto al sequestro cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo di cose siano contraddistinti, mediante le modalità ritenute più idonee, da un numero corrispondente a quello con il quale la cosa o il gruppo di cose sono indicati nell'elenco richiamato dal comma 1.

Art. 11.

1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'art. 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verificazione, osservate le disposizioni dell'art. 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni è compilato verbale che viene unito agli atti.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'art 82 comma 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il denaro sequestrato, se l'autorità giudiziaria non dispone diversamente, è depositato nell'ufficio postale secondo le norme che disciplinano i depositi giudiziari.

Art. 12.

1. Con la comunicazione prevista dall'art. 84 comma

2 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 è dato avviso all'avente diritto alla restituzione che le spese di custodia e di conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione stessa, sono in ogni caso a suo carico.

Art. 13.

1. La vendita delle cose confiscate può essere eseguita dalla cancelleria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

Art. 14.

1. Nel corso delle indagini preliminari possono essere compiuti atti del procedimento anche nei giorni festivi.

Art. 15.

1. La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo ne comunica l'estratto alla segreteria del pubblico ministero per l'annotazione nel registro delle notizie di reato.

2. Alla stessa segreteria è comunicata la trasmissione degli atti a norma dell'art. 590 del codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria.

Art. 16.

1. Salvo quanto previsto dall'art. 17, la cancelleria del giudice per le indagini preliminari annota in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, tutti i provvedimenti relativi a un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari o a seguito della chiusura di queste.

2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze e per i decreti di condanna emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'art. 23.

3. Il giudice per le indagini preliminari può disporre l'esibizione dei provvedimenti da lui emessi nel corso delle indagini.

Art. 17.

1. Può prescindersi dall'annotazione prevista dall'art. 16 comma 1 per i decreti di archiviazione emessi a norma dell'art. 415 del codice qualora, prima della richiesta di archiviazione, non sia stato emesso alcun provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari. In tal caso, la segreteria del pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari i fascicoli contenenti le richieste di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato accompagnati da un elenco in duplice esemplare. Uno degli esemplari è restituito alla segreteria del pubblico ministero con attestazione di ricevuta da parte della cancelleria del giudice.

2. Quando, a seguito della procedura prevista dal comma 1, è emesso decreto di archiviazione, la cancelleria del giudice allega agli atti da restituire alla segreteria del pubblico ministero un elenco in duplice esemplare, nel quale, con riferimento a ciascun procedimento, è indicata la data del decreto di archiviazione. Un esemplare di tale elenco, con l'attestazione di ricevuta da parte della segreteria del pubblico ministero, è conservato nella cancelleria del giudice in raccolta annuale.

Art. 18.

1. La segreteria del pubblico ministero dà avviso senza ritardo ai difensori del deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine prevista dall'art. 430 del codice.

Art. 19.

1. La cancelleria del giudice per le indagini preliminari, nel trasmettere al pubblico ministero il fascicolo a norma dell'art. 433 del codice, annota nell'indice gli atti acquisiti successivamente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio nonché quelli che sono stati raccolti nel fascicolo per il dibattimento. In quest'ultimo fascicolo sono inseriti l'elenco delle cose sequestrate e la distinta delle spese non soggette a recupero in misura fissa.

Art. 20.

1. Il ruolo per i dibattimenti davanti al tribunale, alla corte di assise e al pretore è formato a norma degli articoli 132 e 160 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

2. Il ruolo per i dibattimenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise di appello è formato ogni venti giorni dal residente della corte di appello o da un consigliere da lui delegato.

3. Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.

4. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti che dispongono il giudizio, salvo che, per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo, il presidente o il pretore ordini che sia tenuto in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo.

5. E' in ogni caso data precedenza ai dibattimenti con imputati in custodia cautelare.

Art. 21.

1. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne dà l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero.

2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:

a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonché fra questi ultimi e gli estranei;
b) vigilare perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;
c) curare che siano osservate le disposizioni dell'art. 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;
d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.

Art. 22.

1. Gli importi delle spese e delle indennità che devono essere anticipati dalle parti private a norma dell'art. 144 comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono determinati provvisoriamente dalla cancelleria con nota in calce al provvedimento che ha autorizzato la citazione dei testimoni, periti e consulenti tecnici. Le contestazioni sull'ammontare delle spese e delle indennità sono risolte dal giudice per le indagini preliminari o dal presidente senza formalità.

2. La parte interessata provvede al versamento delle somme determinate a norma del comma 1 mediante apertura di libretto presso un ufficio postale a titolo di deposito giudiziario.

3. Il cancelliere, ricevuto in consegna il libretto, attesta l'avvenuto versamento, anche di seguito al provvedimento indicato nel comma 1. Per la liquidazione delle spese e delle indennità agli aventi diritto e la restituzione in favore del depositante della somma eventualmente residuata sul libretto, continuano a osservarsi le disposizioni che regolano i depositi giudiziari.

4. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni provvede a notificare la citazione delle persone indicate nel comma 1 previa esibizione da parte dell'interessato di copia del provvedimento che ha autorizzato la citazione e dell'attestato di versamento previsto dal comma 3.

Art. 23.

1. Gli originali delle sentenze e dei decreti penali di condanna sono raccolti in appositi volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi.

Art. 24.

1. I nastri e i supporti previsti dall'art. 49 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 dei quali è stata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla cancelleria del giudice della impugnazione se questi ne fa richiesta.

Art. 25.

1. Prima dell'udienza della corte di cassazione, la cancelleria trasmette al presidente e ai consiglieri copia del provvedimento impugnato, dell'atto di impugnazione e delle memorie.

Art. 26.

1. Con decreto del presidente della corte di cassazione sono stabiliti i criteri per la individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse.

Art. 27.

1. Fermo quanto previsto dall'art. 625 comma 4 del codice, la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento, dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 del codice.

Art. 28.

1. La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'art. 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'art. 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte.

2. L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne è il caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od apposizione. All'estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.

3. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

4. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento.

Art. 29.

1. Per l'esecuzione delle sentenze e dei decreti di condanna la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:
a) eseguiti i necessari accertamenti, iscrive ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;
b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'art. 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'art. 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonché copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice;
c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice;
d) trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione;
e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena.

Art. 30.

1. Nei casi previsti dall'art. 660 comma 2 del codice, il magistrato di sorveglianza, se accerta che il condannato è solvibile, restituisce gli atti al pubblico ministero.

2. Il pubblico ministero comunica l'esito degli accertamenti sulla solvibilità alla cancelleria del giudice dell'esecuzione che provvede al rinnovo degli atti esecutivi.

Art. 31.

1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive, la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento.

2. Allo stesso modo si procede per l'esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca.

Art. 32.

1. Il provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione anticipata o di liberazione condizionale è comunicato, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il quale il condannato è ristretto perché ne sia presa nota nella cartella biografica.

Art. 33.

1. La cancelleria del giudice che emette i provvedimenti di riabilitazione o di revoca previsti dall'art. 193 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ne trasmette l'estratto per l'annotazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna.

Art. 34.

1. La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento del quale è prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale ne comunica senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l'estratto al casellario indicato nell'art. 685 del codice.

2. Allo stesso modo la segreteria del pubblico ministero indicato nell'art. 655 comunica gli eventi relativi alla espiazione della pena di cui è prevista l'iscrizione.

Art. 35.

1. Il giudice istruttore e il pretore trasmettono senza ritardo al pubblico ministero gli atti dei procedimenti indicati nell'art. 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La segreteria del pubblico ministero provvede all'iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previsto dall'art. 335 del codice.

Art. 36.

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.