CENTRO SERVIZI CAMINITI

INFORTUNI SUL LAVORO

Consulenza Legale - Infortunistica
Infortuni sul Lavoro

Infortuni sul Lavoro

Che cos'è?

Con infortunio sul lavoro s’intende un evento traumatico – definito causa violenta – che si verifica sul luogo di lavoro, e che costringe il lavoratore a una assenza superiore ai tre giorni. È un incidente che avviene in occasione dell’attività lavorativa che va ben oltre il concetto di durante l’orario di lavoro o sul posto di lavoro, in quanto in esso vengono ricomprese tutte quelle situazioni anche ambientali, nelle quali il lavoratore può essere a rischio di incidenti e quindi di infortunio.

In Italia l’infortunio sul lavoro è regolamentato attraverso il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Quali incidenti rientrano tra gli infortuni sul lavoro?

Per comprendere quali incidenti rientrano nella nozione di infortunio sul lavoro, quali in quella di infortunio in itinere e cosa fare in caso di infortunio sul lavoro, chiariamo alcune domande frequenti che spesso i nostri assistiti ci rivolgono:

•Chi paga la inabilità temporanea da infortunio sul lavoro ?
•Per quanto tempo si ha diritto all’indennità ?
•Chi paga le spese mediche in caso di infortunio sul lavoro?

Chi paga la inabilità temporanea da infortunio sul lavoro

L’infortunio sul lavoro viene indennizzato sia dal datore di lavoro che dall’INAIL secondo i seguenti criteri:

•Il giorno stesso dell’incidente viene inteso come giornata di lavoro a tutti gli effetti, e dunque retribuito al 100%, indipendentemente dall’orario in cui si è verificato l’infortunio

•I primi 3 giorni di infortunio, chiamati periodo di carenza, sono a carico del datore di lavoro.

Successivamente, dal 4° giorno in poi, e per l’intero periodo di assenza del lavoratore, è l’INAIL a erogare la prestazione, secondo i seguenti parametri:

•Dal 4° al 90° giorno di infortunio, con un’indennità pari al 60% della retribuzione giornaliera

•Dal 91°giorno fino alla chiusura dell’infortunio, con un’indennità pari al 75% della retribuzione giornaliera

La retribuzione giornaliera viene calcolata sulla base della retribuzione dei 15 giorni precedenti l’infortunio.

Per quanto tempo si ha diritto all’indennità?

L’infortunio sul lavoro è indennizzabile dall’INAIL senza alcun limite di durata, ovvero l’INAIL paga l’indennità per tutto il periodo di assenza dal lavoro. Il lavoratore, tuttavia, deve prestare molta attenzione alle limitazioni circa il diritto alla conservazione del posto di lavoro, stabilite dai vari CCNL di riferimento che in genere sono di 180 giorni.

Infortunio sul lavoro INAIL: chi paga le spese per visite mediche?

L’INAIL paga o rimborsa tutte le spese mediche, gli esami diagnostici e le terapie riabilitative sostenute dal lavoratore durante un infortunio purché preventivamente prescritte o autorizzate dall’INAIL stesso.

Fino a quando viene versata l’indennità temporanea il lavoratore, inoltre, ha diritto all’esenzione dal ticket sanitario per qualsiasi accertamento, esame o analisi prescritti sia dall’INAIL che dal medico curante, purché relativi all’incidente subito.

Per i casi più gravi, nei quali al lavoratore vengano riconosciute l’inabilità permanente o il danno biologico, tale diritto viene esteso con apposita documentazione prodotta dall’INAIL per tutti gli accertamenti, esami o sintomatologie legate all’incidente subìto.

Infortunio sul lavoro-visita fiscale

Non essendo l’indennità INAIL per infortunio sul lavoro cumulabile con l’indennità di malattia Inps, il lavoratore che subisce un incidente sul lavoro non è soggetto al controllo mediante visite fiscali presso il proprio domicilio.

Cosa fare in caso di infortunio sul lavoro di lieve o media gravità:

•Informare (o far informare, se impossibilitati) immediatamente il proprio datore di lavoro
•Rivolgersi immediatamente al medico dell’azienda, se presente, o al Pronto Soccorso, spiegando bene la dinamica di quanto accaduto
•Farsi rilasciare dal medico curante il primo certificato medico con l’indicazione della diagnosi e dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro
•Consegnare una copia del certificato al datore di lavoro, il quale dovrà presentare denuncia all’INAIL
•Prima della scadenza della prognosi recarsi all’INAIL per stabilire, tramite visita medica di controllo, se proseguire o meno l’inabilità temporanea assoluta. In caso affermativo, verrà stabilita un’ulteriore visita di controllo e sarà rilasciato un certificato da consegnare il giorno stesso al proprio datore di lavoro, per la prosecuzione dell’inabilità temporanea. In caso di chiusura dell’infortunio, verrà invece redatto un apposito certificato di idoneità a riprendere il lavoro, da consegnare al proprio datore di lavoro.

In caso di infortuni lievi, con prognosi inferiore ai 3 giorni, l’INAIL non indennizza l’infortunio e il lavoratore avrà diritto alle sole prestazioni da parte del datore di lavoro.

Intervento delle Autorità

Tutti i casi di infortuni gravi o gravissimi, con prognosi superiore ai 40 giorni lavorativi, vengono segnalati direttamente dall’INAIL o dagli organi di Polizia Giudiziaria alla Procura della Repubblica, tenuta poi ad esercitare, d’ufficio, l’azione penale per il reato di lesioni colpose gravi o gravissime, senza necessità di alcuna querela da parte dell’infortunato.
Nei casi di morte per infortunio del lavoratore la Procura della Repubblica avvierà, invece, un’indagine per omicidio colposo.

Risarcimento infortunio sul lavoro

Tutti i datori di lavoro hanno l’obbligo assicurativo, ovvero sono obbligati ad assicurare tutti i propri dipendenti, collaboratori e lavoratori parasubordinati sia per gli infortuni sul lavoro che per le malattie professionali.

L’assicurazione è gestita dall’INAIL e ha lo scopo di garantire ai lavoratori, sia in caso di infortunio sul lavoro che di malattia professionale, la dovuta tutela sia sanitaria, riabilitativa ed economica.

Le prestazioni dell’INAIL hanno la caratteristica dell’automaticità, vengono cioè riconosciute al lavoratore anche se il suo datore non lo ha assicurato o non è in regola con il pagamento dei premi assicurativi.

Indennizzo infortunio sul lavoro

Il regime stabilito dal Dlgs. 38/2000 che introduce la indennizzabilità, da parte dell’Inail, del danno biologico per i casi avvenuti successivamente al 25 luglio 2000, prevede l’erogazione di un indennizzo in:

•Capitale una tantum, per i casi di menomazione di grado compreso tra 6% e 15%
•Forma di rendita (pensione) per i casi di menomazione di grado pari o superiore al 16%

Nel caso invece di menomazioni con un grado di invalidità permanente compresa tra 0 e 5%, l’Inail, invece, non pagherà nulla a titolo di danno biologico.

E’ bene sottolineare che gestire casi di infortuni sul lavoro, compresi gli infortuni in itinere, implica una vasta conoscenza della normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla ricostruzione delle dinamiche, le conseguenti ripartizioni di responsabilità e le modalità poi con cui ottenere il risarcimento a favore del lavoratore infortunato e dei suoi familiari.

L’importanza del danno differenziale

Il danno differenziale rappresenta una importantissima voce di danno nella quale rientrano il risarcimento totale del danno biologico (calcolandolo cioè secondo i criteri di legge o tabellari dei Tribunali e non secondo gli importi previsti dall’INAIL, normalmente inferiori) e di quello patrimoniale, oltre a tutte le altre voci di danno non indennizzate dall’INAIL come il danno esistenziale, il danno morale – anche dei familiari superstiti – la perdita di possibilità professionali e di carriera, ecc.

Differenza tra infortunio sul lavoro e malattia professionale

A differenza dell’infortunio sul lavoro, la malattia professionale è la patologia sofferta dal lavoratore la cui causa agisce lentamente e progressivamente nell’organismo di esso (cd. causa diluita, e non invece violenta e concentrata nel tempo come per l’infortunio sul lavoro).

Inoltre, perché si configuri una malattia professionale indennizzabile dall’Inail, bisogna che la causa sia anche diretta ed efficiente, in grado cioè di produrre da sola, in modo esclusivo o prevalente, la patologia sofferta dal lavoratore. E deve essere contratta nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose, sia per la lavorazione che in concreto il lavoratore svolge, sia per l’ambiente in cui la svolge, magari anche inconsapevolmente.

Il Centro Servizi può agire contro il responsabile civile (NON contro l’Inail, ma ad es. contro una compagnia assicurativa), per ottenere il giusto e integrale risarcimento di tutti i danni patiti che l’INAIL non risarcisce.