INFORTUNI PER RESPONSABILITÀ CIVILE DI TERZI
Infortuni per Responsabilità Civile di Terzi
Il passeggero trasportato che ha subito danni ha sempre diritto al risarcimento, a prescindere dalla responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale.
Cosi recita l’art. 141 del D.Lgs 209/05 o più specificatamente codice delle assicurazioni.
Unici casi in cui è escluso il risarcimento dei danni del trasportato in un veicolo sono quelli relativi al caso fortuito o forza maggiore come causa del sinistro stradale e, cioè quando il conducente non può in nessun modo essere ritenuto responsabile dell’occorso.
Tale normativa, volta a tutelare in modo fermo e deciso il trasportato o passeggero di un veicolo, ricalca le direttive europea in materia di circolazione stradale.
Il passeggero potrà quindi chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni, sia materiali (ad esempio la rottura di un orologio o di un cellulare) che fisici, direttamente alla compagnia assicurativa del vettore (veicolo in cui era trasportato) senza dover dimostrare quale dei conducenti ha avuto responsabilità nel sinistro ma avendo l’esclusivo onore di provare la sua qualità di trasportato e il nesso causale tra l’incidente e le lesioni e/o danni subiti.
La procedura è quindi molto più semplice della precedente normativa ed è simile a quella indicata dall’art. 149 CdA (indennizzo diretto) la quale consente ad ogni danneggiato di un sinistro stradale (in presenza di alcune condizioni, come quella in cui l’urto si sia verificato tra due veicoli o che non ci siano danni fisici gravi) di chiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria assicurazione.
Ciò non toglie il diritto del passeggero trasportato di poter chiedere il risarcimento dei danni da incidente stradale anche al responsabile civile ed alla sua compagnia assicurativa presso l’ispettorato sinistri competente.