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INCIDENTI MORTALI

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Incidenti Mortali

Le tipologie di danno per il risarcimento da incidente stradale mortale in favore dei prossimi congiunti, conviventi e altri soggetti sono molteplici e comprendono:

- I danni morali, quando previsti dalla legge e per coloro che siano legittimati, per la reale sofferenza e perturbamento conseguenti alla morte del congiunto;

- I danni patrimoniali: ricomprendono sia i danni emergenti (spese funerarie ed altre tipologie) sia il lucro cessante e/o il mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare;

- Danno da morte "iure hereditatis" : consiste nel risarcimento per il danno biologico e morale subito dal defunto e trasmissibile agli eredi, per la durata del periodo intercorso tra il sinistro ed il decesso, nel caso in cui la morte non sia sopravvenuta immediatamente al fatto ma solo in seguito, tale danno ricomprende anche le conseguenti spese mediche, ospedaliere, di trasporto, di esami specialistici, ecc. che i familiari hanno dovuto sostenere tra l'occorso e la morte del congiunto;

- Danno da perdita della vita (giurisprudenza recente) "iure Hereditatis" : la vita, quale bene supremo dell'individuo è oggetto di un diritto assoluto e inviolabile alla stregua dei precetti sia costituzionali che sovranazionali. La giurisprudenza recente ritiene che tale danno deve ritenersi di per sé ristorabile in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita in dipendenza di un fatto illecito altrui, anche quindi nel caso di un incidente stradale mortale e conseguentemente il diritto al risarcimento di tale danno è trasmissibile agli eredi.

- Il danno esistenziale;

Risarcimento dei danni morali in caso di incidente mortale

Il danno morale che spetta 'iure proprio' e cioè per proprio diritto ai parenti prossimi del defunto in un incidente stradale mortale è valutato attualmente secondo delle tabelle pubblicate dai tribunali italiani e varia a seconda di fattori che vanno dall'età del defunto, al grado di parentela, dal fatto di essere conviventi o meno al fatto di avere altri parenti in vita.

Attualmente, un risarcimento morale medio per la morte di un figlio o di un genitore si quantifica in circa 200.000 - 300.000 euro. Ovviamente va sempre considerata la particolare situazione e la personalizzazione del danno in relazione a fattori meno "rigorosi" quali ad esempio l'essere un figlio unico, la possibilità per i genitori di avere altri figli, la tenera età del defunto ed altro ancora, fattori che possono ampliare o ridurre la forchetta del risarcimento morale dei parenti ancora in vita.

Per quanto riguarda il danno biologico e morale 'iure ereditatis' e cioè per diritto di eredità acquisita dal defunto per le sofferenze ed il danno fisico patito in un incidente stradale, la giurisprudenza recente dichiara che gli eredi hanno diritto al risarcimento anche quando la morte sia sopraggiunta quasi contestualmente all'evento (morte sul colpo), purchè il soggetto deceduto abbia avuto la possibilità di percepire le conseguenze delle lesioni subite.

Incidente mortale : risarcimento dei danni patrimoniali - lucro cessante

Se da un incidente stradale deriva la morte di una persona, il danno che ne consegue riguarda i superstiti che con la persona stessa avevano in atto rapporti economici attivi, indipendentemente dall'essere essi o meno gli eredi e semprechè per essi stessi il danno effettivamente esista. Il risarcimento spetta jure proprio e non jure hereditatis. Un esempio classico di tale tipologia di danno è l'improvvisa mancanza di afflusso di denaro utile per il sostentamento famigliare, derivato dalla morte del soggetto che percepiva un reddito.

Ciò premesso, dovendosi tenere conto di tali rapporti di parentela, il risarcimento del danno di ogni avente diritto deve essere stimato e quantificato non soltanto in base al presumibile reddito medio futuro del defunto se egli fosse rimasto in vita, bensì anche tenendo conto della parte del reddito stesso che egli avrebbe devoluto a ciascun avente diritto, in forza di obbligazioni o di disposizioni di legge in materia di alimenti.

L'indagine andrà quindi alla ricerca dei seguenti elementi di impostazione:

quale sarebbe stato il presumibile reddito futuro del defunto, se vivente, secondo la sua normale attività lavorativa per l'attendibile durata della sua vita produttiva;
quale parte di reddito il defunto avrebbe devoluto, se non avesse subito l'incidente mortale e sempre in quanto capace di un reddito, a ciascuno degli aventi diritto, nei limiti dei rispettivi diritti o dei loro bisogni reali e nei limiti della possibilità di sopravvivenza di ciascuno.

Il reddito attendibile medio della persona deceduta ed il relativo risarcimento danni in favore dei congiunti si determina avendosi cura di non attribuire al deceduto una durata eccedente a quella corretta per l'esistenza della probabilità di premorienza, onde evitare che sul debitore si fatto gravare un onere non dovuto ed evitare quindi un ingiusto arricchimento degli aventi diritto, se tale durata possa influire sul risarcimento. Il lucro cessante si baserà sul reddito annuo percepito dal defunto al momento della morte.

Non sempre il reddito perduto nel caso di incidente stradale mortale può essere in concreto dimostrato; e allora, secondo la prassi consueta, l'accertamento della perdita viene fatto per tutti gli aventi diritto globalmente considerati, salvo addivenire alla ripartizione tra loro in base a concetti che questi esamineranno in privata sede.

Il defunto, se in vita, avrebbe devoluto ai propri congiunti soltanto una parte del proprio reddito, perchè altra parte, in rapporto alle proprie abitudini o esigenze di vita, non esclusi i divertimenti, egli l'avrebbe innanzitutto impiegata per se medesimo. Un padre di famiglia, che abbia la moglie e un solo figlio, in genere consuma il 50% del proprio reddito per le sue personali necessità: mentre se avesse pià di un figlio, tratterrebbe per se attendibilmente 1/3 delle proprie entrate, devolvendo i 2/3 alla famiglia, anche se siano a suo carico altri congiunti.

Non si conoscono casi in cui la giurisprudenza abbia considerato che il defunto potesse aver consumato per se medesimo meno di un terzo del proprio reddito. Uno scapolo che abbia a suo carico dei congiunti, non devolve ad essi più di 1/3 delle proprie entrate, essendo invece più attendibile che dia ad essi soltanto 1/5, o forse meno, specie se si tratti di soli genitori, i quali pretendono dal figlio, per istinto, il meno possibile. Se i congiunti dello scapolo sono in buone condizioni economiche, di massima è da escludere che egli devolva a loro beneficio parte qualsiasi del suo reddito.

In tutti i casi, per stabilire la quantità del reddito che ildefunto avrebbe corrisposto ai congiunti, anche se sotto forma di alimenti e quindi determinare il risarcimento dei danni relativo, occorre esaminare le condizioni economiche di essi, quando non si tratti di moglie e di figli con i quali egli avrebbe avuto, senza dubbi di sorta, comunione di interessi. In caso di incertezza sull'ammontare dei redditi perduti, si ricade automaticamente nella necessità della determinazione equitativa.

Incidente mortale : risarcimento dei danni patrimoniali - danno emergente

Essenzialmente le spese emergenti che i prossimi congiunti affrontano in caso di un sinistro stradale mortale sono quelle relative a quelle mediche ed ospedaliere sostenute pre-mortem,le spese funerarie ed in generale tutte le tipologie di spese legate direttamente od indirettamente all'evento morte.

Morte in incidente stradale di un bambino o ragazzo

Se la vittima dell'incidente stradale mortale è un bambino o un ragazzo, e cioè avente un'età ancora non adatta al lavoro produttivo, anche per il caso di morte si potrebbe applicare il concetto del differimento del reddito. Bisogna cioè determinare quale reddito la vittima stessa avrebbe potuto dare, vivendo, agli aventi diritto, di massima ai soli genitori e ai fratelli, tenuto conto anche dell'esistenza di altri coobbligati verso di essi, a decorrere dall'inizio dell'attività fruttifera, e per quanti anni in rapporto alla presumibile durata corretta della vita fisica non fruttifera di essi medesimi. Per correttezza, a semplificazione del calcolo si può prendere per base la media delle età dei due genitori, o l'età del più giovane, quando esista differenza notevole tra di essi. Determinato il reddito di spettanza di ciascuno degli aventi diritto e la rispettiva durata, si procede alla capitalizzazione, considerando l'accumulazione dei redditi all'inizio dell'attività lavorativa presunta dal deceduto; ma, poichè il risarcimento viene corrisposto agli aventi diritto in anticipo rispetto a tale momento, il capitale in tal modo determinato deve essere scontato fino al momento della liquidazione. Si attua, in sostanza, lo stesso procedimento indicato per il caso di I.P., applicando però diversi criteri per attribuire alla rendita figurativa un equo valore ed una giusta durata.