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Domande frequenti nell'ambito Fiscale - Previdenziale

Che cos'è il RdC (REDDITO DI CITTADINANZA)

A decorrere dal mese di aprile 2019, con decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019, è introdotto il Reddito di Cittadinanza (RdC) quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Il Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza (PdC) qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni

Ai sensi dell'art. 4 del citato decreto, il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l'impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti giovani con meno di 26 anni, ovvero adulti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare, è prevista la sottoscrizione del Patto per l'inclusione sociale. I suddetti patti possono prevedere l'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

Sono esclusi dai suddetti obblighi:

- Minorenni
- Beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati
- Beneficiari della Pensione di Cittadinanza
- Soggetti di oltre 65 anni di età
- Soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato
- Soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione

Possono, inoltre, essere esonerati a cura dei Centri per l'impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti (come definiti ai fini ISEE).

AMMONTARE DEL BENEFICIO ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 4/2019, il beneficio economico sia per il Reddito di Cittadinanza che per la Pensione di Cittadinanza è dato dalla somma di una componente ad integrazione del reddito familiare (quota A) e di un contributo per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall'ISEE e dal presente modello di domanda.

La quota A integra il reddito familiare fino ad una soglia massima, calcolata moltiplicando 6.000 euro per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC. Nel caso di Pensione di Cittadinanza la predetta soglia è elevata fino a 7.560 euro moltiplicati per la scala di equivalenza.

Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, la quota B è pari al canone annuo di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro annui, pari a 280 euro mensili per il RdC. Nel caso della Pensione di Cittadinanza, detto importo è ridotto a 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili.

In caso di mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui, ossia 150 euro mensili sia per RdC che per PdC. Complessivamente, in caso di percezione di RdC e di PdC, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

Il valore dell'ISEE (Ordinario oppure Corrente, qualora presente) dovrà comunque essere inferiore a 9.360 euro.

Il parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1. La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo

Sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra P.A.

DURATA DEL BENEFICIO

Ai sensi dell'art. 3, commi 4 e 6, del d.l. n. 4/2019, il beneficio decorre dal mese successivo a quello della domanda ed è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. Tale termine di sospensione non opera nel caso della PdC che, pertanto, si rinnova in automatico senza necessità di presentare una nuova domanda. In caso di nuclei beneficiari del RdC è prevista la trasformazione della prestazione in PdC, qualora il più giovane dei componenti compia il 67° anno d'età in corso di godimento del RdC. La misura assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza dal mese successivo.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda può essere presentata a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso. REQUISITI DI ACCESSO

Al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, occorre essere in possesso congiuntamente dei requisiti indicati di seguito.

Cittadinanza e Residenza (art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 4/2019)

1. Requisiti di cittadinanza sono riferiti al richiedente la prestazione che dovrà essere:

- Cittadino italiano o dell'Unione Europea
- Cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo ovvero titolare di protezione internazionale o apolide
- Cittadino di paesi terzi, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, e familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea.

È altresì prevista la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo continuativo.

Requisiti economici (art. 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, del d.l. n. 4/2019).

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

ISEE in corso di validità inferiore a patrimonio immobiliare (come definito e dichiarato ai fini ISEE) non superiore a senza considerare la casa di abitazione;
patrimonio mobiliare (come definito e dichiarato ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a:

- 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
- 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
- 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.

I suddetti massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente con disabilità presente nel nucleo.

Il reddito familiare deve essere inferiore ad una soglia annua di moltiplicata per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a per la scala di equivalenza. In ogni caso tale soglia è incrementata a per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Sono detratti i trattamenti assistenziali ivi inclusi e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (ad eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del ed. Bonus bebé).

Inoltre, nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

- Autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 6 mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 ce. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 ce, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei 2 anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità

- Navi e imbarcazioni da diporto di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.

In sede di presentazione della domanda il richiedente deve dichiarare che non sono intervenute variazioni relative al possesso di beni durevoli e al patrimonio immobiliare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE.

SOGGETTI ESCLUSI, COMPATIBILITÀ CON MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI, ISEE CON OMISSIONI/DIFFORMITÀ

Non hanno diritto alla prestazione RdC/PdC i nuclei familiari tra i cui componenti sono presenti soggetti disoccupati che hanno presentato dimissioni volontarie nel corso dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per giusta causa (art. 2, comma 3, del d.l. n. 4/2019).

Il RdC è compatibile con il godimento della NASpI di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 22 del 4 marzo 2015 o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare secondo quanto previsto dalla disciplina delNSEE (art. 2, comma 8, del d.l. n. 4/2019).

Eventuali omissioni e/o difformità dell'ISEE, relative a redditi autodichiarati in relazione a dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), saranno comunicate da INPS via e-mail o sms al richiedente la prestazione che, entro 30 giorni, potrà presentare all'INPS documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme, pena reiezione della domanda.

SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE AL MOMENTO DELLA DOMANDA E SUCCESSIVAMENTE IN CORSO DI FRUIZIONE DEL BENEFICIO

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare svolgano attività lavorativa autonoma, d'impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è prevista la comunicazione del reddito presunto, tramite gli appositi modelli RdC/PdC - Com.

Così, ad esempio, per l'ISEE 2019: se la DSU è presentata dal 1° gennaio al 31 agosto 2019, l'attività di lavoro da comunicare è quella iniziata dopo il 1° gennaio 2017; se, invece, la DSU è presentata dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, l'attività da comunicarsi è solo quella iniziata dopo il 1° gennaio 2018. Infatti, a decorrere dal 1° settembre, il nuovo ISEE che verrà rilasciato dall'INPS, prevede l'aggiornamento dei redditi e dei patrimoni all'anno precedente (2018).

Nei casi in cui, in sede di presentazione della domanda di RdC, ad esempio, nel mese di aprile 2019, sia stata dichiarata un'attività subordinata che si protragga nel corso dell'anno solare successivo (2020), il modello RdC/PdC - Com Esteso dovrà essere nuovamente compilato entro il successivo mese di gennaio; ciò finché i redditi della predetta attività lavorativa non siano correntemente valorizzati nella dichiarazione ISEE (DSU settembre 2021).

Attenzione:

Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso il nostro CAF

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di livello 2, il modello RdC/PdC - Com Ridotto può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l'apposita casella del Quadro E del modulo RdC/PdC.

Se la domanda di RdC/PdC è presentata presso Poste Italiane ed è stata barrata l'apposita casella del Quadro E, il modello RdC/PdC - Com Ridotto dovrà essere compilato e trasmesso tramite il nostro CAF, solo dopo che l'INPS abbia assegnato un identificativo alla domanda di RdC/PdC ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

La mancata compilazione del modello RdC/PdC - Com Ridotto comporta l'impossibilità per l'INPS di procedere alla definizione della domanda.

Se l'attività lavorativa autonoma, d'impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la presentazione del modello RdC/PdC - Com Esteso deve avvenire presso il nostro CAF entro 30 giorni dall'inizio di tale attività, pena decadenza.

Nei casi di attività autonoma o d'impresa, la compilazione del modello RdC/PdC - Com Esteso dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno solare.

Ai beneficiari del RdC che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC è riconosciuto in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità di RdC, nei limiti di 780 euro mensili (art. 8, comma 4, del d.l. n. 4/2019).

COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI PATRIMONIALI

È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'INPS, tramite il modello RdC/PdC - Com Esteso, nel termine di 15 giorni, ogni variazione relativa a patrimonio immobiliare e beni durevoli intervenuta rispetto a quanto è presente nell'attestazione ISEE in corso di validità, che comporti il venir meno dei requisiti di legge. In particolare, per il patrimonio immobiliare la perdita del requisito si verifica al superamento della soglia pari a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione. Pertanto, andrà comunicato ad esempio l'acquisto di una seconda casa che comporti il superamento della predetta soglia. Relativamente ai beni durevoli, dovranno essere comunicati l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli ecc., intervenuti dopo la presentazione della domanda e che non rispettino i requisiti illustrati sopra.

Bonus asilo nido: cos'è e come funziona?

Che cos'è il Bonus asilo nido? Il Bonus asilo nido, è un'agevolazione per le famiglie introdotto con la scorsa Legge di Bilancio con l'obiettivo di aiutare e sostenere le famiglie con figli piccoli.

Il Bonus asilo nido Inps, pertanto, è stato introdotto per due motivi:

- Per aiutare i genitori a pagare la retta per la frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati;
- Per sostenere i bambini sotto i 3 anni malati gravi attraverso l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione.

Sempre con la stessa Legge di Bilancio, oltre al bonus asilo nido di 1.000 euro, sono state introdotte altre misure a sostegno delle famiglie con figli come ad esempio il bonus mamma domani 2018 di 800 euro, per aiutare le future mamme a pagare le spese mediche e i primi prodotti per l'infanzia, il voucher baby sitter ed il bonus bebè.

Bonus asilo nido come funziona?

Il bonus asilo nido è un'agevolazione che prevede l'erogazione di un contributo economico pari a 1.000 euro da destinare alle famiglie, indipendentemente dal loro reddito Isee. Tali mille euro, sono su base annua e spettanti 11 mesi per massimo 3 anni d'iscrizione al nido.

Un'altra novità bonus nido, è l'estensione del bonus asilo nido bambini malati gravi che hanno una malattia e ricevono cure a domicilio ed il nuovo buono asilo nido da 150 euro.

Bonus asilo nido bambini malati con malattia cronica con la necessità di cure a domicilio.

Il bonus 1000 euro spetta quindi anche ai bimbi affetti da gravi patologie che impediscono di frequentare l'asilo e necessitano di cure presso il proprio domicilio.

Il nuovo contributo economico, pertanto, sarà quindi una risorsa che potrà essere utilizzata per supportare la famiglia all'interno della casa.

Il contributo per il supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, è pari a 1000 euro. Tale premio, è erogato dall'INPS in unica soluzione, previa presentazione da parte dei genitori del bambino, dell'apposito modulo domanda corredata dal certificato rilasciato dal pediatra, scelto liberamente, che attesti per tutto l'anno, "l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica".

A chi spetta il Bonus asilo nido?

Il bonus asilo nido spetta ai bambini nati dal 1° gennaio 2016 in poi, che risultano iscritti all'asilo nido pubblico o privato.
Bambini malati cronici con necessità di cure presso il domicilio.
Famiglie con figli nuovi nati a partire dal 2016 in poi senza limite di reddito Isee.

Bonus asilo nido requisiti:

il bambino deve essere nato a partire dal 1° gennaio 2016;
Deve essere iscritto all'asilo nido. La condizione, infatti, per ottenere la misura intera dell'assegno da 1000 euro, è quella che il bambino debba essere iscritto per tutto l'anno, altrimenti, in caso di partecipazione parziale, spetta solo in parte.
il bonus nido non spetta in base a reddito ISEE ma è a prescindere dal reddito.

Sostenere la retta dell'asilo, come fare?

Il bambino deve avere la stessa residenza della mamma o papà richiedenti;
Il genitore richiedente deve avere cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria , in quest'ultimo caso, è richiesto il permesso di soggiorno CE o la carta di soggiorno;

Si ricorda infine che il bonus nido 1000 euro è erogato dall’Inps al genitore, mensilmente, previa presentazione della domanda corredata dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento della retta per l'asilo nido pubblico o privato autorizzato.

Inoltre, possono presentare la domanda e quindi richiedere il contributo nido, anche i genitori di bambini con meno di 3 anni che non possono frequentare gli asili perché affetti da gravi patologie croniche, qualora documentate dal pediatra.

Per quanto tempo spetta il bonus?

Per 3 anni, per cui si parla di un bonus da mille euro per 3 anni = 3.000 euro.

Bonus asilo nido inps domanda: come e quando richiederlo?

Se con il nuovo bonus mamma domani, il Governo Gentiloni, ha voluto dare un aiuto concreto alle future mamme con un assegno da 800 euro una tantum, con il bonus nido, è andato, invece, a sostenere quelle famiglie che per motivi di lavoro, sono costrette a lasciare il loro piccolo all'asilo nido pubblico o privato che sia.

Il nuovo bonus asilo nido Inps, infatti, è un’agevolazione concessa alle famiglie che prevede un assegno da 1.000€ l’anno per 3 anni che potà essere usato per pagare la retta e delle spese d’iscrizione ai nido pubblici o privati.

Inoltre, il bonus nido, a differenza del Bonus Bebè, è un beneficio erogato a prescindere dal reddito, per cui non vi sono soglie o limite ISEE da dover rispettare.

Per quanto riguarda, invece, come fare domanda bonus nido e da quando è possibile presentare la richiesta, vi rimandiamo alle istruzioni della circolare Inps n. 88 del 22 maggio 2017 che illustra le modalità per presentare la domanda bonus asilo nido, i documenti, i tempi di erogazione del contributo.

Bonus asilo nido, quando richiederlo?

Il bonus asilo nido, può essere richiesto dalle famiglie interessate dal 29 gennaio al 31 dicembre, mediante il nostro servizio, per via telematica all'INPS.

L’agevolazione per gli asili nido è stanziata in 11 rate mensili da 90,91 euro per ogni retta pagata e documentata.

Il Reddito di inclusione (REI)

Il reddito di inclusione Rei prende forma con la pubblicazione definitiva nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2017 del Decreto Attuativo della nuova misura di contrasto alla povertà. Dal primo gennaio 2018, l’avvio per tutti quei nuclei familiari con i requisiti di legge. Il REI andrà a sostituire le attuali misure previste come Sia (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione) creando un unico sistema a contrasto della povertà. In cosa consiste il nuovo reddito di inclusione (REI) Il Rei, è il nuovo reddito di inclusione previsto per le famiglia più disagiate a partire dal prossimo primo gennaio 2017. Si tratta, di una misura nazionale per il contrasto alla povertà, ovvero di un contributo economico fino a 485 euro e per un periodo non superiore ai 18 mesi. REI, Requisiti economici In fase di sperimentazione sarà concesso in prevalenza ai nuclei familiari che presentino i seguenti requisiti economici di legge: Residenza in Italia e in via continuativa per un periodo di almeno due anni. Isee del nucleo familiare non superiore ai 6000 euro. ISRE sempre del nucleo familiare non superiore ai 3000 euro. Compresi nella valutazione economica per l’accoglimento della domanda sul Rei, anche i valori del patrimonio mobiliare e immobiliare. Il primo, non deve superare la soglia dei 6000 euro, mentre ad eccezione della casa di abitazione, il valore immobiliare non dovrà essere superiore ai 20000 euro. Reddito di inclusione REI, Requisiti familiari Per poter accedere al sussidio, il nucleo familiare deve avere al suo interno almeno uno dei seguenti soggetti: minorenne; persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore; donna in stato di gravidanza accertata (se questo è l’unico requisito la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto). un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

Altri requisiti Per accedere al REI è infine necessario che i componenti del nucleo familiare NON:
- Siano percettori di NASpI o altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione;
- Possiedano autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (esclusi quelli in favore delle persone con disabilità);
- Possiedano navi e imbarcazioni da diporto.

Il Rei sarà l’unico sostegno a contrasto per la povertà. Sostituirà, infatti, le misure ad oggi presenti come il Sia (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione).

Reddito di inclusione REI, quanto spetta? Componenti nucleo......?Importo mensile ?1 ?187, 50 € ?2 ?294, 50 € ?3 ?382, 50 € ?4 ?461,25 € ?5 ?485,41€

La domanda per il REI sarà soggetta al vaglio dell’attestazione Isee. Il nucleo, in sostanza, dovrà presentare determinati livelli, sia patrimoniali che di reddito, non superiori a delle soglie prestabilite. Nello specifico: un valore Isee non superiore a 6.000 euro, un valore dell’Isr non superiore a 3.000, un valore del patrimonio immobiliare, senza contare la casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro, e per finire un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 (soglia però accresciuta di 2.000 euro in determinati casi).

Attenzione quindi a non fraintendere! Tali requisiti sono fra loro complementari, non alternativi, devono cioè verificarsi contemporaneamente per avere diritto al REI. Una famiglia che invece presentasse tutti i valori in regola tranne, ad esempio, un Isr pari a 4.000 euro, già ne sarebbe esclusa.

Oltretutto, se si dovessero già percepire delle prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito, o si dovessero possedere degli auto/motoveicoli immatricolati nei 24 mesi antecedenti alla richiesta (fatta eccezione per quelli destinati ai disabili), navi o imbarcazioni da diporto, il beneficio non spetterebbe.

Fatti salvi i requisiti economici, c’è poi da fare i conti con quelli extra-economici.

Devono cioè ricorrere delle condizioni in assenza delle quali l’assegno non sarà “staccato”. Per l’esattezza, quindi, è necessaria all’interno del nucleo la presenza di almeno una delle seguenti persone:

- Un minorenne;
- Un disabile più un suo genitore o tutore;
- Una donna in stato di gravidanza accertata;
- Un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.

Passata questa selezione, l’assegno verrà erogato con cadenza mensile (per 18 mensilità rinnovabili) e il suo importo varierà a seconda della quantità dei membri del nucleo.

Le tabelle ministeriali indicano ad esempio un beneficio massimo mensile pari a 382,50 euro per un nucleo di tre persone. “Beneficio massimo” significa in pratica che i 382,50 euro saranno erogabili solo in presenza di un tetto Isee non superiore a una certa soglia, per l’esattezza 4.590 euro in riferimento a tre persone. Viceversa, se l’Isee di quel nucleo dovesse raggiungere i 5.100 euro, quindi superiore a 4.590 ma assestato entro la soglia limite dei 6.000, il diritto al REI non decadrebbe, ma l’assegno non verrebbe erogato nella misura massima di 382,50 euro prevista per i nuclei da tre presone. Questo per dire, in estrema sintesi, che la prestazione economica non avrà dei valori fissi, ma verrà parametrata in virtù di una certa scala di valori.

ASDI per disoccupati oltre 55 anni

Sussidio di disoccupazione (introdotto dal Jobs Act) per i lavoratori con almeno 55 anni che hanno terminato di percepire la NASpI (assicurazione per l’impiego) entro il 31 dicembre 2015 ma che restano in condizioni di bisogno (ISEE sotto i 5mila euro): il decreto applicativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016. L’ASDI viene erogata per 6 mesi, a partire dal primo mese successivo a quello del termine di fruizione della NASpI, con importo pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita, fino a un tetto di 448,07 euro, a cui si aggiungono incrementi per ciascun figlio a carico.

ASDI: a chi spetta l’assegno?

Il lavoratore deve avere un minimo di 55 anni di età (o in alternativa almeno un figlio minorenne), deve aver fruito della NASpI entro il 2015, essere ancora in stato di disoccupazione e avere un indicatore ISEE massimo di 5mila euro: la dichiarazione ISEE deve essere aggiornata a gennaio, altrimenti il trattamento è sospeso (vale anche una dichiarazione ISEE corrente). Il lavoratore non deve aver già usufruito dell’ASDI per un periodo pari a superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASPI, e comunque per un periodo pari a superiore a 24 mesi (due anni) nel quinquennio precedente.

Disoccupazione: ASDI oltre il 2015?

Il lavoratore deve aver sottoscritto con un centro per l’impiego un progetto di riqualificazione personalizzato. L’articolo 5 del decreto ministeriale precisa le caratteristiche del progetto: devono essere stati effettuati uno o più colloqui individuali, deve essere identificato un responsabile di progetto con il quale si segue un percorso di ricerca attiva di occupazione, è necessaria la definizione di un profilo di occupabilità, ci sono una serie di regole relative alla partecipazione a iniziative di carattere formativo.

Il trattamento ASDI, come funziona?

E’ erogato mensilmente, per un massimo di sei mesi a partire dal primo mese dal termine della NASpI. Se il lavoratore ha già usufruito di periodi di ASDI nei 12 mesi precedenti il termine della Nuova Assicurazione per l’Impiego, la durata dell’ASDI sarà pari alla differenza fra sei mesi e la durata del trattamento già percepito, oppure pari alla differenza fra 24 mesi e i mesi percepiti nel quinquennio precedente.

Per quanto riguarda l’importo, pari al 75% della NASpI, il tetto massimo è rappresentato dall’ammontare dell’assegno sociale che per il 2016 è pari a 448,07 euro. Questo importo è incrementato di una cifra pari a un quinto dell’assegno sociale per il primo figlio a carico, quindi 89,7 euro, 116,6 euro per i nuclei familiari con due figli, 140,8 euro per tre figli, 163,3 euro se ci sono quattro o più figli a carico.

Compatibilità?

E’ possibile cumulare questo sussidio con un’attività di lavoro dipendente o autonomo: in caso di lavoro dipendente, lo stipendio deve essere inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale. In questo caso, il lavoratore deve effettuare comunicazione all’INPS, e la prestazione è ridotta in base all’importo che deriva dalla nuova attività lavorative. Attenzione: nel caso in cui invece il lavoro dipendente preveda una retribuzione superiore al minimo per l’imposizione fiscale, se il rapporto dura più di sei mesi, il trattamento decade, se invece la durata è inferiiore ai sei mesi, viene sospeso. Anche qui, bisogna comunicare all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività autonoma o imprenditoriale.

Come fare domanda ASDI?

Mediante il nostro Servizio, va presentata all’INPS, in via telematica, nei primi 30 giorni dopo il termine di fruizione della NASpI.

Pensioni: la quattordicesima?

A favore dei pensionati con età non inferiore a 64 anni, viene riconosciuta una somma aggiuntiva, determinata in funzione dell’anzianità contributiva maturata. La somma, una sorta di 14ª mensilità, è corrisposta insieme alla mensilità di luglio e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale superiore a 1,5 volte il trattamento minimo Inps.

Chi sono i beneficiari della quattordicesima?

I pensionati con almeno 64 anni d’età in possesso per l’anno in corso di redditi personali non superiori a 9.767,16 euro all’anno, ossia una volta e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo. Si tratta, quindi, delle persone nate prima del 1952.

Come verrà determinato il requisito del reddito per il calcolo della quattordicesima?

Ai fini dell’attribuzione della quattordicesima, si tiene conto del solo reddito lordo del pensionato, senza cumulo con l’eventuale coniuge. Non vengono presi in considerazione i redditi derivanti dalla casa di abitazione, gli assegni al nucleo familiare, le indennità di accompagnamento, i redditi derivanti dal percepimento del trattamento di fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non si considerano neanche i redditi derivanti da pensioni di guerra, indennità per i ciechi parziali e indennità di comunicazione per i sordi prelinguali, l’indennizzo in favore di soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, i sussidi economici che i Comuni e gli altri enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristiche di continuità, nonché l’importo di 154,94 euro previsto in via permanente dal 2001 per i pensionati con trattamento minimo.

A quanto ammonta la quattordicesima per il pensionato?

Il beneficio varia in base ai contributi versati per la pensione.

L’importo, in particolare, è pari a:
– 336 euro per chi ha un’anzianità contributiva fino a 15 anni se ex dipendenti e fino a 18 anni se ex autonomi;
– 420 euro per chi ha un’anzianità contributiva da 15 a 25 anni se ex dipendenti e da 18 a 28 anni se ex autonomi;
– 504 euro per gli ex dipendenti con più di 25 anni di contributi e gli ex autonomi con più di 28.

Se si tratta di una pensione ai superstiti il numero dei contributi accreditati in favore del coniuge va ridotto del 40%.

Nell’ipotesi in cui il reddito personale del pensionato superi la soglia di 9.769,61 euro, ma risulti inferiore al reddito finale comprensivo degli aumenti, la quattordicesima verrà erogata in misura ridotta per restare nella soglia massima consentita.

Allo stesso modo, l’indennità verrà ridotta qualora il pensionato compia i 64 anni nel corso dell'anno: in tal caso essa sarà rapportata ai soli mesi successivi alla data del compleanno.