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Domande frequenti sull'Invalidità Civile

Reddito Cittadinzana: Rdc e Pdc sono compatibili con la percezione di NASPI?

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

Reddito Cittadinzana: Rdc e Pdc sono compatibili con la percezione delle prestazioni destinate agli invalidi civili?

Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di cittadinanza anche qualora uno o più componenti siano percettori delle prestazioni destinate agli invalidi civili. In tal caso Rdc/Pdc integrano nei limiti della soglia l’importo di tali prestazioni.

Reddito Cittadinzana: In quali casi si verifica la decadenza dal Reddito di cittadinanza?

La decadenza del beneficio è previsto, tra l’altro, nel caso in cui:
• manca la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro
• manca la sottoscrizione del Patto per il lavoro oppure del Patto per l’inclusione sociale
• il componente/i non partecipa alle iniziative formative o di riqualificazione
• non viene accettata nessuna delle tre offerte di lavoro congrua
• non si effettuano le comunicazioni previste in caso di variazioni di lavoro o del nucleo e non presenta la nuova DSU

Disoccupazione NASpI INPS, requisiti durata importo calcolo e novità

Naspi: requisito contributivo

Anche per la Naspi INPS il requisito contributivo rimane invariato, le settimane di contribuzione utili sono tredici nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per “utili” si intendono, a titolo esemplificativo, anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria. Questo vale se all’inizio del periodo di astensione risulta già versata contribuzione. Stesso discorso per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro. Oppure i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.

Al contrario non sono considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore. Oppure i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, che sia coniuge, genitore, figlio, fratello o sorella convivente.

Essendo periodi non utili al conteggio questi vengono “neutralizzati” ampliando il quadriennio di riferimento (ovvero gli ultimi 4 anni).

Naspi: requisito lavorativo

Per la disoccupazione Naspi INPS rimangono ancora valide le trenta giornate di lavoro nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Per il calcolo di questo requisito le 30 giornate si intendono di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria e si parla di giornate di calendario, quindi vale il periodo dal – al e non devono quindi essere giornate lavorate.

Come nel caso del requisito contributivo vi sono alcuni eventi che possono ampliare l’arco dei dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito.

Ecco un breve elenco indicativo:

- Malattia e infortunio sul lavoro;
- Cassa integrazione straordinaria ed ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
- Assenza per congedi e/o permessi fruiti dal lavoratore per assistere un soggetto con handicap in situazione di gravità, purché autorizzato;
- Congedo obbligatorio di maternità, purché all’inizio dell’astensione risulti già versata contribuzione;
- Congedo parentale, purché regolarmente indennizzati ed intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Calcolo Naspi INPS, quanto spetta?

Per calcolare l’importo dell’indennità Naspi spettante è necessario munirsi di estratto conto previdenziale (reperibile anche tramite procedura telematica attraverso il sito INPS) e calcolatrice. A questo punto occorre sommare tutte le retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, ricevute negli ultimi 4 anni, e dividere il risultato per il numero di settimane di contribuzione, infine il quoziente ottenuto deve essere moltiplicato per il coefficiente 4,33.

Se dal risultato di tale calcolo la retribuzione mensile è pari o inferiore al minimale mensile fissato dall’INPS annualmente di 1.208,15 euro (importo aggiornato), l’importo della NASPI è pari al 75% della suddetta retribuzione. Se è oltre a tale soglia, viene aggiunto al 75% un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo. In ogni caso, l’importo massimo dell’indennità non può superare i 1.314,30 euro al mese. Considerando, inoltre, che a partire dal 91^ giorno questo importo si riduce del 3%.

Importo massimo NASpI

Con circolare numero 19 del 31/01/2018 l’INPS ha rilasciato l’importo massimo del trattamento di disoccupazione NASpI. La retribuzione di riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.208,15 per il 2018. L’importo massimo mensile della Naspi è fissato in euro 1.314,30.

Naspi quanto dura?

La durata della disoccupazione varia in base alla storia contributiva di ogni soggetto: è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi.

Nonostante la previsione di riduzione della durata a 18 mesi con decorrenza 2017, è stata riconfermata la durata iniziale di 24. Questo in considerazione all’eliminazione dell’indennità di mobilità ed essendo quindi la NASPI dal 2017 la forma principale di sostegno al reddito. L’indennità tuttavia non rimane invariata per tutto il periodo, come detto in precedenza dal primo giorno del quarto mese di fruizione, l’indennità diminuisce del 3% per ciascun mese.

NASpI stagionali

Unica deroga alla durata della NASpI normale è prevista per la cosiddetta Naspi stagionali. Per loro è prevista la disoccupazione per un periodo leggermente maggiorato. Questo è per far fronte alle problematiche relative a questi tipi di lavoro.

Naspi: domanda all’INPS entro 68 giorni

Entro quanto tempo dalla perdita del lavoro si può richiedere la NASpI? Al fine di ottenere la prestazione di disoccupazione Naspi è necessario presentare la domanda, a pena di decadenza, all’INPS, in modalità telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

A seconda di quando viene presentata la domanda l’importo decorre da un termine differente:

- Dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- Dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
- Nel caso in cui vi sia un periodo di malattia, maternità o infortunio decorre dall’ottavo giorno successivo al termine dell’evento se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
- Dal giorno successivo alla presentazione della domanda se presentata successivamente all’ottavo giorno, rispettando comunque i termini di legge;
- In caso di licenziamento per giusta causa la Naspi parte con un ritardo di 30 giorni rispetto alla normalità.

Domanda di Naspi

La disoccupazione NASpI può essere richiesta tramite i consueti canali telematici:

- Tramite servizi online per il cittadino inps con accesso tramite PIN personale di tipo dispositivo;
- Con l’ausilio del nostro Patronato;

Come fare domanda di disoccupazione NASpI online

Il metodo più semplice ed economico è sicuramente quello di fare domanda di disoccupazione online con il proprio PIN personale sul sito dell’Istituto. E’ il modo più economico in quanto bensì la domanda via patronato è gratuita in sede di presentazione, ai pagamenti sarà applicata una trattenuta mensile che servirà a pagare il patronato stesso. Anche il metodo tramite contact center è gratis, ma forse un tantino più complicato della domanda online.

NASPI e modello SR163

In ogni caso durante la richiesta della NASpI bisogna ricordare di compilare e inviare all’INPS il modello SR163. Il modulo INPS SR163 serve a documentare chi è il titolare del conto corrente sul quale avverrano i pagamenti NASpI. Questo modello può essere inviato online durante la domanda di Naspi telematica, oppure in forma cartacea direttamente allo sportello territoriale INPS di competenza.

NASpI quando arrivano i soldi?

Sicuramente è una delle domande più frequenti sulla Naspi è quando arrivano i soldi? Ovviamente è fra i dubbi più frequenti, visto che chi si trova in disoccupazione ha necessità di ricevere i pagamenti nel minor tempo possibile.

Purtroppo per questa domanda non esiste una risposta certa, cioè non c’è un vero e proprio calendario dei pagamenti NASpI INPS. Infatti la data dipende per prima cosa da quando è stata presentata la domanda. Poi i tempi di pagamento variano da sede a sede, dai tempi di lavorazione delle domande e da tanti altri fattori. Partiamo comunque dal principio che bisogna attendere almeno un mese dalla domanda per il primo pagamento. Sempre che si siano seguiti alla lettera tutti i passi previsti dalla normativa.

NASpi e ANF

Contestualmente alla NASpI il lavoratore, se ha i requisiti necessari, può ricevere anche gli assegni familiari. La domanda può essere fatta contestualmente alla richiesta di disoccupazione o anche in periodi successivi ottenendo anche gli arretrati.

Naspi: novità sulla procedura

Una volta presentata la richiesta all’INPS e firmata la dichiarazione di immediata disponibilità presso il centro per l’impiego, questi dati vengono trasmessi all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).

Aggiornamento: DID online ANPAL obbligatoria dal 1° dicembre 2017

Dal 1° dicembre 2017 la dichiarazione di immediata disponibilità – DID per il riconoscimento dello status di disoccupato, potrà essere rilasciata solo online sul sito ANPAL. Tuttavia rimane confermato che i disoccupati che accedono alla NASpI o che beneficiano di una prestazione a sostegno al reddito non devono fare la DID online, in quanto la domanda di NASpI equivale a fare anche questa dichiarazione.

Assegno di ricollocazione, che cos'è?

Terminato il periodo sperimentale la Legge di Bilancio 2018 ha inserito a regime il cosiddetto Assegno di ricollocazione. Si tratta di una misura a sostegno del reinserimento del disoccupato in NASpI: hanno la possibilità di accedere a questo nuovo sostegno i percettori di NASPI che risultino disoccupati da almeno 4 mesi e sottoscrivono un nuovo patto di servizio personalizzato. Gli assegni di ricollocazione partiranno dal mese di maggi.

Naspi: casi di sospensione, riduzione, decadenza

Il D.Lgs. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ha introdotto misure atte a rafforzare i meccanismi di condizionalità ai fini della fruizione delle prestazioni a sostegno del reddito.

Per questo motivo l’inosservanza degli obblighi del disoccupato portano ad alcune sanzioni che possono essere la completa o parziale decurtazione della NASPI, la sospensione o la decadenza dell’integrazione salariale.

La decadenza si ha quando il percettore della NASpI perde lo stato di disoccupazione, venendo a mancare uno dei requisiti per il suo ottenimento. In secondo luogo si perde nelle situazioni in cui non partecipi in modo attivo alle attività proposte nel patto di servizio. Oppure nel caso di mancata presentazione alla convocazione per gli appuntamenti con il tutor per la conferma dello stato di disoccupazione e la stipula del patto di servizio. Infine se rifiuta un’offerta di lavoro in linea con le caratteristiche professionali.

NASpi ridotta e/o sospesa

Vi sono invece situazioni in cui la prestazione viene sospesa oppure ridotta. La sospensione opera nel caso in cui il disoccupato ottenga una rioccupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a sei mesi, per tale periodo l’indennità NASPI è sospesa riprendendo al termine del contratto per il periodo residuo spettante.

Il lavoratore non deve fornire alcuna comunicazione in quanto la sospensione opera d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie.

I casi della riduzione, invece, riguardano le situazioni di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma o subordinata da cui, però, derivi un reddito inferiore al limite di conservazione dello stato di disoccupazione.

Il soggetto interessato deve obbligatoriamente comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività lavorativa il reddito derivante dalla stessa e l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività.

Aggiornamento: indennità di disoccupazione NASpI e cumulabilità con borse di studio, stage e tirocini e altre precisazioni

Con la Circolare INPS 174 del 2017 l’Istituto ha rilasciato importanti chiarimenti e precisazioni sulla compatibilità e cumulabilità della disoccupazione, pensiamo ad esempio a Naspi e Partita IVA. In particolare la Circolare fa riferimento alla compatibilità e cumulabilità della NASpI con:

- Redditi da nuovo lavoro subordinato;
- Caso di 2 lavori part-time (con cessazione di uno dei due);
- Lavoro autonomo preesistente e nuova attività;
- Lavoro di tipo accessorio (e altre forme di lavoro flessibile).

La circolare chiarisce inoltre la cumulabilità e compatitibilità del sussidio di disoccupazione con altri redditi quali:

- Borse di studi;
- Sstage e tirocini professionali;
- Attività sportiva dilettantistica;

La circolare si sofferma infine sulle situazioni di compatibilità e cumulabilità della indennità di disoccupazione per:

- Gli iscritti ad albi professionali e liberi professionisti;
- Per i possessori di Partita IVA;
- Attività svolte in ambito societario, funzioni di Amministratore, Consigliere e Sindaco.

Aggiornamento: disoccupazione INPS NASpI e viaggi all’estero

Con la circolare INPS numero 177 del 28 novembre 2017, l’Istituto ha fornito importanti precisazioni sulle situazioni di concomitanza di NASPI e viaggi all’estero.

L’INPS ha di fatto esteso la possibilità di percepire la disoccupazione anche a coloro che si trovino all’estero, sia che si tratti di viaggi in cerca di nuova occupazione che per motivi diversi.

Agevolazioni Legge 104

Invalidità, handicap e benefici

Definizione presente nel suo verbale: "Persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, Legge 104/1992)".

Di seguito riportiamo in estrema sintesi i benefici, e le relative condizioni, previsti dalla normativa vigente. Data la sinteticità delle indicazioni suggeriamo comunque gli approfondimenti del caso.

Provvidenze economiche

La certificazione di cui è in possesso non dà diritto a provvidenze economiche (pensioni, assegni, indennità per invalidità civile).
Per ottenere quelle provvidenze economiche è necessario disporre di un certificato di invalidità civile, cecità civile o sordomutismo.

Agevolazioni fiscali

Auto

Le agevolazioni fiscali sui veicoli destinati alle persone con disabilità consistono nell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto, nella detraibilità - in sede di denuncia annuale dei redditi - del 19% della spesa sostenuta, nell'esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione (IPT, APIET). Sono ammesse all'agevolazione le persone con disabilità motoria, disabilità intellettiva (solo se titolari di indennità di accompagnamento e con certificato di handicap grave), o disabilità sensoriale (ciechi e sordomuti). Le relative condizioni devono risultare dai rispettivi certificati di invalidità o di handicap. In taluni casi (disabili motori senza gravi problemi di deambulazione e titolari di patente di guida speciale) è obbligatorio adattare il veicolo.

Ausili

Gli ausili destinati a persone invalide godono dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e, in taluni casi, la spesa sostenuta può essere detratta, nella misura del 19%, in sede annuale di dichiarazione dei redditi.

Sussidi tecnici ed informatici

I sussidi tecnici ed informatici sono prodotti di comune reperibilità (es. computer, fax) che possono favorire l'autonomia delle persone con disabilità. La normativa vigente prevede che questi prodotti godano dell'applicazione dell'IVA agevolata al momento dell'acquisto e che la spesa sostenuta può essere detratta in sede annuale di dichiarazione dei redditi. È tuttavia necessario disporre di una specifica prescrizione autorizzativa, oltre che del certificato di handicap o invalidità.

Spese per l'assistenza specifica

La normativa vigente prevede la possibilità di dedurre dal reddito, in sede di dichiarazione annuale, le spese sostenute per l'assistenza specifica resa, da personale medico e sanitario (anche terapisti), a persone con handicap. Possono godere della deduzione i diretti interessati, i familiari che li abbiamo a loro carico fiscale, o i familiari che siano civilmente obbligati verso queste persone.

Spese per l'assistenza personale e domestica

La normativa vigente prevede forme articolate di agevolazione fiscale per le spese sostenute per le bandanti e le colf. Le modalità di accesso variano a seconda della disabilità di chi beneficia dell'assistenza. Alle agevolazioni fiscali si accede al momento della denuncia annuale dei redditi.

Detrazioni per familiari a carico

È attualmente prevista una detrazione di 800 euro (a scalare a partire da un reddito di 95.000 euro). La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Queste detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non sono previste invece detrazioni forfettarie per altri familiari con handicap.

Prima casa

Non esistono ulteriori specifiche agevolazioni per l'acquisto di una prima casa nel caso di nuclei in cui siano presenti persone con disabilità. L'agevolazione è quindi la medesima prevista per tutti i contribuenti: la detraibilità, in sede di denuncia annuale dei redditi, degli interessi passivi su mutui eventualmente contratti per l'acquisto della prima casa.

Imposte comunali

La tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti in Italia; è stata introdotta dal 2014 in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (TIA) e Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Tale tributo è una componente dell’imposta unica comunale (IUC) insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI). Non esistono disposizioni nazionali che impongano riduzioni o esenzioni a favore delle persone con disabilità. Eventuali agevolazioni o condizioni da favore possono essere regolamentate dai singoli comuni presso i quali è necessario rivolgersi per conoscere i relativi regolamenti.

Altre agevolazioni

Telefonia fissa

La normativa vigente prevede che agli anziani, persone disabili e utenti "con esigenze sociali speciali" venga riconosciuta una riduzione del 50% sul canone mensile di abbonamento. Vengono tuttavia previsti dei limiti reddituali per poter accedere a tale beneficio. Inoltre le persone sordomute sono esentate dal pagamento del canone mensile a prescindere da limiti reddituali. Sono infine previste agevolazioni, per i ciechi assoluti, per la nagivazione in internet.

Telefonia mobile

a normativa vigente prevede che la tassa di concessione governativa non sia dovuta dagli invalidi "in seguito a perdita anatomica o funzionale di entrambi gli arti inferiori nonché a non vedenti e ai sordomuti".

Assistenza sanitaria

Erogazione di ausili

Per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti è prevista l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale di protesi, ortesi ed ausili correlate al tipo di minorazione accertata. Le protesi, le ortesi e gli ausili ammessi all'erogazione sono quelli elencati in un'apposita norma, e quelle ad essi riconducibili. Vengono erogate solo dietro specifica prescrizione medica.

Esenzione Ticket

Le modalità di esenzione dai ticket sono oramai disciplinate dalle singole regioni. Ricordiamo che le esenzioni sono per età, reddito, farmaci correlati a particolari patologie o per invalidità. In quest'ultimo caso, solitamente, le esenzioni si applicano a partire dal 66% di invalidità. Si suggerisce di contattare il proprio Distretto sociosanitario o la propria Azienda Usl, o il proprio medico di famiglia, per le informazioni più aggiornate e valide localmente.

Agevolazioni lavorative e diritto al lavoro

Congedo per l’assistenza a minori con disabilità

La normativa vigente prevede che la lavoratrice madre o il lavoratore padre di un minore con disabilità abbia diritto:
- Fino ai tre anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a due ore di permesso giornaliero retribuito oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
- Fino ai sei anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuiti.
- Da sei ai dodici anni: congedo parentale e prolungamento fino a tre anni anche frazionato in ore con indennità 30 % per tutto il periodo di prolungamento oppure a tre giorni di permesso mensile retribuito.
- Per l’accesso a questo genere di benefici è strettamente necessaria la certificazione di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, Legge 104). Per gli altri minori sono ugualmente previste analoghe agevolazioni ma a condizioni diverse.

Permessi lavorativi retribuiti

Dopo il compimento del terzo anno di vita i genitori di una persona con handicap grave hanno diritto a tre giorni di permesso mensile retribuito. Analogo beneficio spetta anche ai lavoratori che assistano un familiare con handicap grave. Infine, i lavoratori con handicap grave hanno diritto a due ore di permesso giornaliero o a tre giorni di permesso mensile, retribuiti. Anche in questi casi la condizione primaria è che la persona disabile sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).

Congedi di due anni retribuiti

La normativa vigente prevede la concessione al lavoratore che assista un familiare con grave disabilità la concessione di un congedo retribuito fino a due anni da poter fruire anche in modalità frazionata. Tale beneficio spetta al coniuge convivente, ai genitori, ai figli conviventi, ai fratelli e sorelle conviventi e, in casi eccezionali, ad altri parenti o affini fino al terzo grado se conviventi con la persona disabile. Per l’accesso a tale beneficio è necessario che la persona con disabilità sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3, legge 104/1992).

Prepensionamento

I lavoratori con invalidità superiore al 74% o sordomuti hanno diritto a richiedere, per ciascun anno effettivamente lavorato, due mesi di contributi figurativi (fino ad un totale di cinque anni) utili ai fini pensionistici. Il verbale di cui è in possesso non è sufficiente per accedere a questi benefici in quanto non evidenzia la percentuale di invalidità.

Scelta della sede di lavoro

La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Questa disposizione, a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. In ogni caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso è il prerequisito per accedere a questi benefici in quanto è riconosciuta la connotazione di gravità.. Un'altra disposizione prevede che le persone handicappate "con un grado di invalidità superiore ai due terzi", nel caso vengano assunte presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Rifiuto al trasferimento

La normativa vigente prevede che il lavoratore che assista un familiare con handicap genitore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo. Anche in questo caso è necessario essere in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Si tratta di un verbale diverso da quello di invalidità civile. Il verbale di cui è in possesso è il prerequisito per accedere a questi benefici in quanto è riconosciuta la connotazione di gravità.

Lavoro notturno

La normativa vigente prevede che lavoratori che "abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104" non possano essere obbligatoriamente adibiti al lavoro notturno.

Liste speciali di collocamento

Le persone con invalidità accertata superiore al 45% possono iscriversi all'Ufficio del lavoro nelle liste speciali riservate agli invalidi civili. Per iscriversi a quelle liste è tuttavia necessario sottoporsi ad una visita di accertamento delle capacità lavorative, ulteriore e diversa rispetto all'accertamento dell'invalidità o dell'handicap. È necessario richiedere, presso la Commissione invalidi presente in ogni Azienda Usl l'accertamento ai fini della Legge 68/1999. Una volta in possesso di quel certificato è possibile iscriversi alle liste speciali di collocamento.

Mobilità

Patente speciale di guida

Le persone con invalidità in molti casi possono vedersi riconoscere l'idoneità alla guida, talvolta con l'obbligo di alcuni adattamenti, e condurre un veicolo. L'accertamento dell'idoneità alla guida va richiesto alla Commissione Medica Locale che opera, di norma, presso l'Azienda Asl capoluogo di provincia.

Contribuiti per l'adattamento ai dispositivi di guida

È previsto un contributo pari al 20% della spesa sostenuta per l'adattamento dei dispositivi di guida nei veicoli delle persone titolari di patente speciale. La richiesta di contributo va presentata alla propria Azienda Usl. Il contributo non spetta per gli eventuali adattamenti al veicolo.

Contrassegno invalidi per la circolazione e la sosta

Le "persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta" e per i non vedenti è possibile ottenere, previa visita medica che attesti questa condizione, il cosiddetto "contrassegno invalidi" o "contrassegno arancione". Per il rilascio l'interessato deve rivolgersi al servizio di medicina legale della propria Azienda Asl e farsi rilasciare dall'ufficio medico legale la certificazione medica che attesti che il richiedente ha una capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta o è non vedente. Non è quindi sufficiente, ad oggi, il certificato di invalidità civile nè quello di handicap.

Contributi per l'eliminazione delle barriere in casa

La normativa vigente prevede che per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, le persone con disabilità possano richiedere un contributo al comune dove è sito l'immobile. La richiesta di contributi deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori. Il contributo viene liquidato dopo l'esecuzione dei lavori e la presentazione del rendiconto delle spese sostenute.