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Domande frequenti nell'ambito Fiscale

Reddito Cittadinzana: Per quanto tempo viene erogato il beneficio economico?

Il beneficio del Rdc è riconosciuto per la durata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione a non incorrere in cause che ne comportano la decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 18 mesi previa sospensione dell’erogazione del beneficio di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non è prevista per la Pdc che quindi si rinnova in automatico.

Reddito Cittadinzana: In caso di assunzione di un Beneficiario di Rdc è prevista qualche agevolazione per l’impresa che assume?

Sì. Le imprese che assumono un beneficiario di Rdc nei primi 18 mesi di fruizione del beneficio ottengono un incentivo sotto forma di esonero contributivo non inferiore a 5 mesi e con un massimale di 780 euro mensili.

Reddito Cittadinzana: Che tipi di sanzioni sono previste e in quali casi si applicano?

Nei casi più gravi, le sanzioni sono di carattere penale e comportano la reclusione fino a 6 anni e ovviamente la revoca immediata del Rdc e della Pdc, con anche l’obbligo di restituire tutto l’importo percepito. Tali più gravi fattispecie riguardano coloro che rendono dichiarazioni false o utilizzano documenti falsi, attestando cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute È punito con la reclusione da 1 a 3 anni, colui che non comunica le variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione - Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di dieci anni dalla condanna - Se l’INPS accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni dichiarate revoca immediatamente il beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di tutto quanto indebitamente ha percepito.

Nuovo Isee : come funziona? Tutto su modalità di compilazione.

La dichiarazione ISEE può essere costituita da diversi moduli; di seguito quelli principali e le istruzioni su come e quando compilarli:

1) Modulo MB1

Si tratta del cosiddetto Modello Mini, che va compilato da tutti i soggetti, per qualsiasi tipologia di prestazione richiesta. Si compone dei dati riguardanti sia il nucleo familiare che la casa di abitazione. In riferimento a quest’ultima, bisogna segnalare nell’apposita sezione se la casa è di proprietà, in affitto, in comodato o altro, oltre agli estremi dell’eventuale contratto di locazione, e alla scelta della residenza familiare, qualora i coniugi abbiano residenza diversa.

Per richiedere le corrispettive agevolazioni, sotto la dicitura comprensiva dei componenti del nucleo familiare, invece, possono essere segnate le seguenti caselle:

1.1. nucleo familiare, in presenza di figli minorenni, ove tutti e due i genitori, oppure soltanto il genitore presente, hanno svolto attività di lavoro o d’impresa per un periodo di almeno 6 mesi nell’anno di riferimento dei redditi dichiarati.

1.2. nucleo familiare formato da un genitore solo e dai rispettivi figli minorenni;

1.3. nucleo familiare con almeno tre figli, in questo caso anche maggiorenni, degli stessi genitori, ovvero di uno stesso componente o del rispettivo coniuge.

2) Modulo MB2

Tale modulo va compilato soltanto se si vuole fare richiesta per prestazioni che hanno a che fare con il diritto allo studio universitario (ISEE Universitario, o ISEEU), oppure per prestazioni riservate ai soggetti minorenni (ISEE minorenni), nei casi in cui i genitori non siano né coniugati né conviventi.

Il modulo MB2 è comprensivo dei dati concernenti la presenza dei genitori nel nucleo, il grado di autonomia dello studente (autonomo è lo studente che vive per conto proprio, solo se riporta un’adeguata capacità di reddito), e i dati riguardanti i genitori non coniugati e non conviventi.

In riferimento all’ISEE minorenni, il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio viene considerato parte del nucleo familiare, a patto che non riporti una delle seguenti condizioni:

2.1. coniugato con soggetto diverso dall’altro genitore;

2.2. abbia figli con soggetto diverso dall’altro genitore;

in queste due prime situazioni, l’ISEE minorenni si basa oltre che sul quadro economico del genitore non convivente che è andato a costituire un altro nucleo familiare, sulla scala di equivalenza dell’altro nucleo, perfezionando l’ISEE del nucleo del minorenne con una componente aggiuntiva)

2.3. sia obbligato, da apposito provvedimento dell’autorità giudiziaria, a versare assegni periodici per il mantenimento dei figli;

2.4. sia stato allontanato dalla residenza familiare oppure sia stato escluso dalla potestà sui figli;

2.5. sussista estraneità nei rapporti affettivi ed economici, appositamente convalidata in sede giurisdizionale o accertata dalla pubblica autorità competente in servizi sociali.

(In queste tre ultime situazioni, invece, risulta sufficiente l’ISEE ordinario, in quanto il genitore non rientrando nel nucleo del figlio, fa sì che nel calcolo l’ISEE minorenni non rilevi).

3) Modulo MB3

Si tratta del cosiddetto ISEE socio-sanitario, e deve essere compilato esclusivamente per richiedere prestazioni di natura sociale e sanitaria.

Per queste tipologie di prestazioni, nel nucleo familiare deve essere presente una persona disabile (invalida, portatrice di handicap, soggetto non autosufficiente), dove la rispettiva situazione di sfavore sia appositamente certificata.

Si può segnalare anche un nucleo familiare ristretto, formato dal soggetto beneficiario della prestazione, dal coniuge, dai figli minorenni; quelli maggiorenni possono essere inclusi solo se a carico ai fini IRPEF, se non coniugati e se privi di figli.

Invece del primo modulo citato, MB1, deve essere compilato il modulo MB1rid nei casi in cui si intenda segnalare un nucleo familiare ristretto, composto esclusivamente da coniuge, figli e soggetto richiedente, ai fini della richiesta di prestazioni socio-sanitarie o di prestazioni relative a corsi di dottorato di ricerca.

4) Modulo FC1

Si tratta di un modulo in cui vanno riportati i dati relativi ad ogni membro componente del nucleo, per tutti i tipi di prestazione, indicando anche l’attività svolta tra:

4.1. lavoro dipendente a tempo indeterminato;

4.2. lavoro dipendente a tempo determinato o con contratto di apprendistato;

4.3. lavoro con contratto di somministrazione (interinale);

4.4. lavoratore o disoccupato con sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà, mobilità, ASPI, lavori socialmente utili);

4.5. lavoro parasubordinato (collaborazione a progetto o co.co.co);

4.6. lavoro accessorio (voucher), lavoro occasionale, tirocini o stages;

4.7. lavoratore autonomo, libero professionista o imprenditore;

4.8. non occupato;

4.9. pensionato;

4.10. casalingo;

4.11. studente.

Bisogna, inoltre, indicare i seguenti quadri:

a) quadro FC2: indicare i dati riguardanti il patrimonio mobiliare posseduto dal singolo componente (come conti correnti, carte di credito, libretti, depositi, titoli, di cui va riportata la giacenza media);

b) quadro FC3: indicare i dati relativi al patrimonio immobiliare del singolo componente;

c) quadro FC4: indicare il possesso di redditi non rilevabili dalle banche dati di INPS e Agenzia delle Entrate da parte del singolo componente, ossia prodotti all’estero, esenti, soggetti ad imposta sostitutiva;

d) quadro FC5: indicare i dati concernenti gli assegni periodici corrisposti al coniuge o ai figli, oppure quelli percepiti dal coniuge;

e) quadro FC6: indicare i veicoli posseduti dal singolo componente, non solo autoveicoli o motoveicoli, ma anche navi o imbarcazioni.

5) Modulo FC2

Si compone del quadro FC7 e va compilato qualora sussistano nel nucleo familiare persone disabili o non autosufficienti. In tal caso si richiede di riportare il grado di disabilità o di non autosufficienza del componente, oltre all’eventuale percezione di prestazioni sanitarie residenziali e alle spese relative ai servizi alla persona.

6) Modulo FC3

Si compone del quadro FC8 e va compilato allo scopo di integrare una dichiarazione già presentata oppure per rettificare i dati adoperati dall’INPS per calcolare l’ISEE, prima non auto-dichiarati e rilevati negli archivi dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS. Spetta al dichiarante responsabile di avere originariamente sottoscritto la Dsu ovvero al soggetto di cui si intende integrare o rettificare i dati, effettuare la rettifica o l’integrazione.

7) Modulo FC4

Si compone del quadro FC9 e va compilato se si vuole solo calcolare la componente aggiuntiva, in merito a prestazioni che attengono al diritto allo studio universitario e che sono rivolte ai minorenni, nei casi in cui i genitori risultino non coniugati e non conviventi tra loro, e per prestazioni socio-sanitarie residenziali.

DOVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ISEE?

Può essere presentata tramite il nostro Caf, oppure direttamente dal soggetto dichiarante tramite i servizi online dell’INPS per il cittadino. La procedura di presentazione mediante il nostro Caf ha una durata media di 10 giorni lavorativi:

1. il nostro Caf invia i moduli per via telematica all’INPS entro 4 giorni lavorativi dall’acquisizione della Dsu;

2. il sistema informativo ISEE ottiene i dati dell’anagrafe tributaria entro i successivi 4 giorni;

3. l’INPS computa l’ISEE mettendolo a disposizione del Caf entro il 2° successivo giorno lavorativo.

Sfruttando invece il canale dei servizi online dell’INPS per il cittadino, si verrà ad aprire un’apposita maschera di compilazione del modello, il quale, una volta ultimato, verrà istantaneamente acquisito dall’INPS.

COME FARE IN CASO DI DICHIARAZIONE ISEE ERRATA?

Nei casi in cui sia stato presentata una dichiarazione ISEE contenente errori oppure qualora i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS non risultino corretti, è necessaria l’immediata richiesta della rettifica della dichiarazione, sfruttando il modulo integrativo FC3, quadro FC8, da compilare specificatamente nella sezione II correggendo i dati.

Nel caso in cui, poi, l’integrazione sia fatta tramite il nostro Caf, sarà quest’ultimo a dover rilasciare la nuova attestazione; i tempi della procedura saranno sempre di 10 giorni.

COME FARE IN CASO DI DICHIARAZIONE ISEE NON CONVALIDATA?

Qualora, passati 15 giorni lavorativi dal momento in cui è stata presentata la dichiarazione, l’INPS non abbia ancora provveduto a convalidarla, vi è la possibilità di sfruttare l’analogo modello integrativo (quindi quadro FC8, sezione II), per riportare i dati che l’Agenzia delle Entrate e l’Inps devono compilare.

Quota 100 comporta l'abrogazione della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata?

No. Quota 100 è un accesso anticipato a pensione di natura facoltativa, opzionato dal lavoratore senza alcun obbligo. Rimangono sempre accessibili gli accessi ordinari a pensione della Riforma Monti-Fornero (art. 24, L. 214/2011), vale a dire la pensione di vecchiaia e quella di anzianità contributiva (anticipata).

Quali sono i requisiti della pensione in Quota 100?

I requisiti sono due: anagrafico e contributivo e devono essere posseduti entrambi dal richiedente. Quello anagrafico è pari a 62 anni di età; quello contributivo a 38 anni di contributi. Una volta perfezionati entrambi, il soggetto dovrà attendere una finestra prima della decorrenza vera e propria della pensione. Prima della decorrenza della pensione il richiedente dovrà anche cessare l'attività lavorativa dipendente.

Ho 63 anni di età e 37 anni di contributi. Posso accedere a Quota 100?

No. Bisogna possedere almeno con 62 anni di età e 38 anni di contributi; il totale di 100 non può essere raggiunto con altre combinazioni numeriche. Gli assicurati possono ovviamente anche avere più di 62 anni di età e di 38 anni di contributi al momento della richiesta.

Compio 62 anni nel 2022 e ho 38 anni di contributi già a gennaio 2019. Posso andare in pensione con Quota 100?

No. Quota 100 è un accesso sperimentale con possibilità di accesso a tale forma di pensionamento solo nel triennio 2019-2021. Dunque, possono accedere, anche dopo il 2021, solo coloro che hanno già maturato i requisiti anagrafici e contributivi al 31.12.2018 o coloro che li matureranno entro la fine del triennio 2019-2021.

Ho 63 anni di età, 35 anni di contributi e 3 anni di contribuzione da disoccupazione. Posso accedere a Quota 100?

Sì. Il testo del decreto non esclude la contribuzione figurativa e l'articolo 22 della Legge n.153/1969 dispone un requisito generalizzato per le pensioni di anzianità contributiva di 35 anni di contribuzione effettiva (escludendo quindi sia i contributi da disoccupazione che quelli da malattia).

Ho 62 anni di età e 38 anni di contributi. Sono un lavoratore autonomo iscritto a gestione separata con partita iva al momento. Posso mantenere la mia attività anche dopo la richiesta di pensione in quota 100?

No. Anche se per la decorrenza della pensione è sufficiente la cessazione dal rapporto di lavoro subordinato, Quota 100 prevede una completa incumulabilità reddituale fra l'assegno pensionistico e qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo dal momento della sua decorrenza fino al compimento dell'età pensionabile di vecchiaia (67 anni fino al 2020). Potrà essere tuttavia percepito il reddito derivante da lavoro autonomo occasionale (art. 67 TUIR) nel limite annuale di 5.000 euro lordi annui.

Quanto durano le finestre?

Le finestre mobili di differimento decorrono dal momento della maturazione dell'ultimo requisito dei due richiesti. Nel settore privato, per chi avrà maturato i requisiti entro la fine del 2018, l'accesso materiale sarà consentito ad aprile 2019. Nel settore pubblico la maturazione delle condizioni richieste entro la data di entrata in vigore del provvedimento consentirà la percezione dell'assegno non prima di agosto 2019. Maturando, invece, il requisito dal 01.01.2019 i 3 mesi (settore privato) o i 6 mesi (settore pubblico) decorreranno in modo prospettico dal mese di maturazione dei requisiti. Nel comparto scolastico si continuano a seguire le regole peculiari del D.Lgs. n.449/1997 per non compromettere la continuità dell'anno scolastico/accademico.

Quanto perdo andando in pensione con Quota 100 e non con la pensione anticipata a 42 o 41 anni e 10 mesi di contributi (requisito bloccato per uomini e donne fino al 2026)?

Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell'assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995). Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l'obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna). Evidentemente, qualora l'assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in senso stretto.

Al momento sto godendo di una isopensione, perché la mia azienda ha firmato un accordo di prepensionamento ex art. 4 L. 92/2012. Maturo Quota 100 nel 2020, posso aderire?

L'art. 14, c. 9, del decreto legge n. 4/2019 prevede che la prestazione di isopensione, così come quella dell'assegno straordinario 'classico', erogabile dai fondi di solidarietà bilaterali anche alternativi di cui al D.Lgs. n.148/2015, non possa essere erogata direttamente puntando all'ingresso in Quota 100. Se tuttavia il soggetto decidesse di interrompere la fruizione dell'assegno o dell'isopensione richiedendo Quota 100, tale diritto soggettivo rimane da lui esercitabile non essendo esplicitamente inibito, ferma restando la decadenza dalla prestazione di accompagnamento alla pensione.

La nuova pace contributiva estingue le cartelle esattoriali generate da debiti contributivi?

No, questo riscatto sperimentale (richiedibile solo dal 2019 al 2021) si applica solo per periodi scoperti da contributi, non sottoposti ad alcun obbligo di contribuzione.

Il riscatto "light" della laurea può essere utilizzato per Quota 100?

La formula "economica" del riscatto di laurea viene prevista in modo stabile nel nostro ordinamento e può essere richiesta per ottenere l'accreditamento della contribuzione, ai fini del diritto e della misura, solo da soggetti che abbiano meno di 45 anni di età e per periodi di competenza del metodo contributivo (non prima del 01.01.1996). Visto il limite anagrafico questa modalità è incompatibile con Quota 100, che chiude la sua sperimentazione nel 2021: anno entro il quale va compiuto il requisito anagrafico di 62 anni.