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FAQ Famiglia e Minori

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Domande frequenti nell'ambito Famiglia e Minori

CHI PUO’ SEGNALARE UN MINORE DA ACCOGLIERE?

Tutti possono segnalare situazioni di pregiudizio di minorenni meritevoli di tutela giudiziaria. Tuttavia la Legge 216/1991 ( art. 1, comma 2° ) attribuisce questo potere specificamente a quattro soggetti che hanno compiti di protezione dei minori: i servizi sociali, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, l’autorità di pubblica sicurezza. L’ articolo 403 del codice civile recita: quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’ infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA LA SEGNALAZIONE?

La segnalazione deve essere fatta quando si è a conoscenza di un pregiudizio grave o di un pericolo serio di pregiudizio, per rimuovere i quali occorre un provvedimento giudiziario che incida sulla potestà dei genitori. La segnalazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrebbe contenere tutti i riferimenti del soggetto segnalante e dei destinatari della segnalazione. Nella segnalazione dovrebbero comparire gli interventi urgenti di protezione del minore attuati dal servizio sociale ed un primo progetto di presa in carico.

A CHI E’ DIRETTA LA SEGNALAZIONE?

La segnalazione dei casi ordinari va fatta alla Procura della Repubblica. Il Procuratore della repubblica ed i suoi sostituti: 1) ricevono le segnalazioni dei servizi sociali, dell’ istituzione scolastica, dell’ ente locale, dell’ autorità giudiziaria o privati cittadini; 2) valutano la rilevanza dei fatti segnalati; 3) decidono se attivare un provvedimento depositando un Ricorso al Tribunale dei Minori.

SI POSSONO FARE SEGNALAZIONI DIRETTAMENTE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI?

Si, si possono segnalare direttamente al Tribunale per i Minorenni 1) situazioni di abbandono per l’apertura della procedura di adottabilità; 2) i casi di assoluta urgenza, in cui bisogna assumere un provvedimento immediato ( art. 336 comma 3° c.c. ).

SI PUO’ SEGNALARE IL SOPRAGGIUNGERE DI FATTI NUOVI?

I Servizi Sociali, nell’esercizio dei loro compiti, devono segnalare alla Procura della Repubblica per i minorenni, i fatti nuovi che richiedono la modifica del regime giuridico stabilito da un precedente provvedimento del Tribunale per i minorenni. Occorre procedere ad una nuova segnalazione quando, il procedimento che pendeva davanti al Tribunale per i minorenni, è stato definito con un decreto che non contiene riserve di ulteriori provvedimenti o l’espressione “provvisorio”.

CHI DECIDE IN QUALE STRUTTURA VA COLLOCATO IL MINORE?

Il Tribunale dei minori può incaricare i servizi di collaborare per l’allontanamento del minore e per la nuova collocazione ( in affido familiare o in una comunità ). Di norma, saranno i Servizi Sociali, grazie anche ad un’approfondita conoscenza delle strutture sul territorio, ad indicare quella più idonea ai bisogni del minore.

A CHI SPETTA LA TUTELA DEL MINORE COLLOCATO PRESSO UNA STRUTTURA?

Il Giudice Tutelare nomina un Tutore Legale per il minore privo di un rappresentante legale, salvo i casi in cui tale competenza sia attribuita al Tribunale per i minorenni, cioè quando vi sia dichiarazione dello stato di adottabilità o di sospensione della potestà genitoriale.

QUALI RESPONSABILITA’ HA IL COORDINATORE DELLA STRUTTURA NEI CONFRONTI DEI MINORI OSPITI?

Dal momento in cui il minore viene preso in carico dalla struttura, il Coordinatore è responsabile di tutto ciò che gli accade, della sua crescita educativa, morale, fisica

QUALI SONO LE FIGURE PROFESSIONALI MINIME PER AVVIARE UNA STRUTTURA RESIDENZIALE PER MINORI?

Le figure professionali minime sono quelle richieste dalla Legislazione della Regione di appartenenza. Tuttavia, di fondamentale rilievo appare la presenza di Psicologi, Pedagogisti, Educatori Professionali, Assistenti all’ infanzia.

A QUALE NORMATIVA SI FA RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E QUALI SONO I REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI DA RISPETTARE PER INTRAPRENDERE TALE ATTIVITA’?

La Legge 8 novembre 2000 numero 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi” dice: Lo Stato fissa i requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l’ autorizzazione dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale ( art. 9, lettera c). Le Regioni recepiscono ed integrano, in relazione alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali ( art. 11, comma 1 )

QUALE ENTE E’ DEPUTATO AL MONITORAGGIO ED AL CONTROLLO DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI?

Il Comune che rilascia l’autorizzazione è deputato a promuovere controlli servendosi, a seconda delle competenze, dell’ Ufficio Tecnico e dell’Ufficio ASL

QUALE ENTE E’ TENUTO ALLE ISPEZIONI PERIODICHE SULLA CONDIZIONE DEI MINORI OSPITI DELLA STRUTTURA?

La Procura dei minori è l’organo istituzionale che predispone tutti gli adempimenti obbligatori per chiunque voglia avviare una struttura residenziale per minori. Inoltre periodicamente vigila attraverso ispezioni sull’operato di ogni struttura residenziale per minori verbalizzando tutti gli elementi ritenuti rilevanti.

QUALE ENTE E’ TENUTO A PAGARE LA RETTA PER LA PERMANENZA DI UN MINORE PRESSO UNA STRUTTURA?

Il pagamento della retta è di solito competenza del Comune di residenza del minore collocato anche se, nel caso in cui il Giudice del Tribunale dei Minorenni nomini un tutore, la competenza ricade sul Comune di residenza del tutore stesso. Per i minori di area penale, l’Ente che è tenuto a pagare la retta è il Ministero di Grazia e Giustizia.

Cos’è l’affidamento familiare?Quali sono le principali caratteristiche dell’affidamento?

- La temporaneità
- Il mantenimento dei rapporti tra il minore e la propria famiglia di origine
- La previsione del ricongiungimento del minore con la propria famiglia di origine
- La progettualità (obiettivi, tempi e modalità di realizzazione)

Qual è la durata di un affido?

Vi sono varie tipologie di affidamento familiare:

a) affido per pronta accoglienza o d’emergenza (fino a tre mesi);
b) affido a breve termine (fino a 1 anno);
c) affido a medio/lungo termine (durata superiore a 1 anno);
d) affido prolungato (si protrae anche oltre il diciottesimo anno di età).

Ognuna di queste forme può inoltre realizzarsi nelle seguenti modalità:

- a tempo pieno quando il minore si trasferisce a vivere presso la famiglia affidataria;
- a tempo parziale (o part-time) quando il minore trascorre con gli affidatari una parte della giornata (ad es. il pomeriggio dopo la scuola, o solo i fine settimana o solo alcuni giorni infrasettimanali);

Chi può diventare affidatario di minori?

- Coppie con o senza figli sposate o conviventi
- Persone singole
- Non vi sono particolari vincoli di età tra il minore e gli affidatari.
- Non sono richiesti particolari requisiti economici.

Chi propone l’affidamento?

- I genitori in difficoltà
- I Servizi Sociali a seguito di denuncia o segnalazione da parte degli organi di pubblica sicurezza
- Il tribunale per i minorenni

Chi lo dispone?

- I Servizi Sociali locali, previo consenso dei genitori o del tutore ed è reso esecutivo dal giudice tutelare del tribunale Ordinario e può durare un anno, dopo il quale bisogna darne comunicazione anche al Tribunale per i Minorenni competente per il territorio.
- Il Tribunale per i minorenni quando i genitori o il tutore del minore non concordano sull’affidamento ritenuto necessario però dai Servizi Sociali.

L’affido si definisce consensuale quando trova il favore della famiglia d’origine (e viene deciso dai Servizi Sociali), giudiziale quando è ratificato dal Tribunale per i Minorenni, anche contro il volere dei genitori naturali.

Cos’è il progetto d’affido?

E’ il progetto stilato dai servizi sociali in cui si analizza la situazione di difficoltà del bambino e della sua famiglia d’origine, e dove vengono indicati:

- La previsione della durata dell'affido,
- I modi e i tempi degli incontri tra il minore e la sua famiglia d'origine,
- I termini del rapporto tra famiglia affidataria e famiglia d'origine del minore,
- Gli impegni definiti dal Servizio per la famiglia affidataria e per la famiglia d'origine,
- I momenti di verifica del progetto stesso e di sostegno alle famiglie,
- Le condizioni che possono consentire il rientro del minore nella famiglia d'origine.

Quali obblighi hanno gli affidatari?

Accogliere nella propria famiglia il minore e provvedere al mantenimento, all’educazione e all’istruzione di questi, tenendo conto delle indicazioni dei suoi genitori e osservando le prescrizioni stabilite dall’autorità affidante. In ogni caso l’affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la scuola e le autorità sanitarie. Deve garantire il rispetto della "storia" del bambino e delle sue relazioni significative e assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia di origine.Deve curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine e agevolare il rientro del minore secondo le indicazioni contenute nel progetto. Il principio di non interrompere gli incontri con la famiglia d’origine è fondamentale. I genitori biologici non devono sentirsi "privati" della loro genitorialità, devono essere e sentirsi coinvolti nel processo relazionale ed affettivo, devono vivere gli affidatari come "alleati" e non come fautori di un allontanamento del proprio figlio.

Chi sono i minori affidati?

I minori che vanno in affidamento familiare sono prevalentemente bambini e ragazzi di età scolare, talvolta già adolescenti, italiani, ma anche stranieri, che appartengono ad un nucleo familiare di origine che non è momentaneamente in grado di occuparsi delle loro esigenze materiali e psicologiche ma che è ritenuto ugualmente di importanza fondamentale per il minore stesso. Negli affidamenti giudiziari il minore può aver già vissuto l’allontanamento dalla propria famiglia di origine, sperimentando esperienze di inserimento in Comunità di Accoglienza o precedenti esperienze di affidamento familiare. E’ possibile che il minore vada in affidamento familiare congiuntamente a dei fratelli e/o sorelle, così come è possibile che abbia dei fratelli e/o delle sorelle che permangono nel nucleo familiare di origine o che sono inseriti in Comunità di Accoglienza o che sono anch’essi in affidamento familiare presso altri affidatari. Il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine, ovviamente, implica la continuità di rapporto con tutte le figure familiari ritenute significative per il minore, secondo quanto previsto dal progetto di affidamento.

E’ previsto che il bambino in affidamento venga ascoltato?

L'ascolto del minore è previsto qualora abbia compiuto i 12 anni di età; per età inferiori occorre individuare caso per caso le forme più opportune di coinvolgimento del bambino.

Che caratteristiche hanno le famiglie d'origine dei minori affidati?

Sono famiglie in difficoltà, spesso conosciute dai Servizi Sociali, con problemi di varia natura che ad un certo punto diventano incapaci di occuparsi dei propri figli e di garantire un adeguato sviluppo psico-fisico, ma che tuttavia sono ritenute capaci di recuperare le proprie competenze genitoriali. Quando la famiglia di origine è consapevole delle proprie difficoltà elabora direttamente una richiesta di aiuto ai Servizi Sociali ponendo le condizioni per un affidamento familiare consensuale ma in nessun caso, comunque, l’ affidamento familiare si pone con obiettivi punitivi,bensì, sempre, come un’esperienza di aiuto e di solidarietà rivolto al minore ed alla sua famiglia.