CENTRO SERVIZI CAMINITI

REDDITO DI EMERGENZA

Consulenza Fiscale
Reddito di Emergenza

REDDITO DI EMERGENZA

Consulenza Fiscale

Che cos'è

Il Reddito di Emergenza (d’ora in poi REM) è istituito con decreto legge n. 34 del 19 maggio, articolo 82, a decorrere dal mese di maggio 2020.
E’ una misura di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà, come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e in possesso di determinati requisiti di residenza ed economici, patrimoniali e reddituali.

Requisiti per l'accesso

I requisiti per l’accesso al beneficio sono identificati dall’articolo 82 commi 2,3 e 6 del decreto legge n. 34 del 19 maggio

Il REm è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- Residenza in Italia al momento della domanda, verificata con riferimento al solo componente richiedente il beneficio;
- Un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio;
- Un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 (verificato al 31.12.2019) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Ai fini dell’accesso e della determinazione dell’ammontare del REM:

al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Si ricorda che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.
il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è quello attestato nella DSU valida al momento della presentazione della domanda;
il reddito familiare è determinato considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito alla mensilità di aprile 2020, secondo il principio di cassa;
il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

I requisiti di cui alle lettere a) b) c) devono essere autocertificati nel modulo di presentazione della domanda e saranno oggetto di verifiche ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. La non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dal beneficio, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Il requisito di cui alla lettera d), invece, viene verificato dall’INPS nella DSU valida al momento della presentazione della domanda.
In particolare, per la verifica della sussistenza del requisito sub lettera b) del comma 2 dell’articolo 82, il valore del reddito familiare del mese di aprile 2020, da non superare per il diritto al beneficio, è determinato dal prodotto di euro 400 per il valore della scala di equivalenza, pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Incompatibilità con Redditi e Prestazioni

Il Rem non è compatibile con la presenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020

Si tratta delle indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 appartenenti alle seguenti categorie:

- Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS;
- Liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata;
- Lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata;
- Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori agricoli;
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- Incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori domestici.

Il Rem non è altresì compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- Essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- Essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in relazione alla composizione del nucleo;
- Eessere percettori di Reddito/Pensione di Cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge n. 4 del 2019, ovvero delle misure aventi finalità analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del medesimo decreto-legge.

Quando e come presentare la Domanda

La domanda deve essere presentata all’INPS entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, attraverso i seguenti canali:

- I centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- Gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152;
- Il sito internet dell’INPS, autenticandosi con PIN, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica).

Importo del Beneficio

Il beneficio economico del Rem è determinato in un ammontare pari a 400 euro mensili, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
L’importo del beneficio economico non può comunque essere superiore a euro 800 mensili, elevabili a euro 840 solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti e nei casi sotto descritti. Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE.
La scala di equivalenza non tiene conto dei soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, o sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione.

Esempio:
- Nucleo familiare composto da tre componenti, due maggiorenni ed uno minorenne, la scala di equivalenza è pari a 1,6, l’importo è pari a 400*1,6=640 euro mensili;
- Nucleo familiare composto da quattro componenti, tutti maggiorenni, di cui uno disabile grave, la scala di equivalenza è pari a 2,2; l’importo mensile sarebbe pari a 400*2.2=880 euro. Tuttavia, in ragione del limite massimo della scala di equivalenza (2.1), l’importo mensile del beneficio sarà pari ad 840 euro

Durata del Beneficio

Previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, Il Rem è erogato per due mensilità a decorrere dal mese di presentazione della domanda. Quindi, se la domanda è presentata entro il 31 maggio 2020 saranno erogate le mensilità di maggio e giugno, mentre se è presentata nel corso del mese di giugno 2020 saranno erogate le mensilità di giugno e luglio 2020.

La normativa

DECRETO LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Manuale Procedura REM - Acquisizione domanda

Manuale Procedura REM - Visualizzazione e modifica delle Domande