Famiglia e Minori
Che cos'è
Il Diritto di Famiglia è quel settore del diritto privato che disciplina i rapporti familiari nella loro accezione più ampia, trattando questioni attinenti ai rapporti di coniugio, di filiazione, di adozione e, ancora, di parentela e affinità.
Il Diritto di Famiglia comprende l’insieme delle norme che hanno per oggetto gli status familiari (coniuge, figlio, padre etc.) e i rapporti giuridici che si riferiscono alle persone che costituiscono la famiglia. Le relazioni che sorgono in tale ambito presentano caratteri del tutto particolari in quanto nella famiglia il diritto, più che tutelare esclusivamente l’interesse individuale dei singoli componenti, prende in considerazione l’interesse superiore dell’intero gruppo familiare. Ciò spiega perché il diritto di famiglia:
— si distacca dalle rimanenti branche del diritto privato, in quanto tutela un interesse collettivo (della famiglia) e non un interesse del singolo, avvicinandosi maggiormente alla ratio delle discipline di diritto pubblico;
— è regolato da numerose norme di ordine pubblico (come tali inderogabili). Così, per esempio, un soggetto è libero o meno di sposarsi, ma se contrae matrimonio deve accettare in toto le norme che regolano l’istituto senza potervi apporre termini, condizioni etc.;
— le norme che fanno capo a tale diritto, pur dettando dei precetti, spesso sono prive di sanzione;
— si parla nel diritto di famiglia di rapporti costituiti da diritti-doveri reciproci e di uguale contenuto: così l’educazione dei figli rappresenta allo stesso tempo un diritto ed un dovere incombente su chi esercita la responsabilità genitoriale.
Dai rapporti familiari derivano, in capo ai componenti della famiglia, dei diritti soggettivi, che presentano caratteristiche del tutto particolari; tali diritti, infatti, sono: assoluti, indisponibili, imprescrittibili, personalissimi, oggetto di una particolare tutela penale (cfr. artt. 556-574bis c.p.), di ordine pubblico.
Separazione e Divorzio
Questa particolare branca del diritto si interessa anche della famiglia in senso stretto, intesa come nucleo familiare, composto dai coniugi e dai loro figli, stabilisce quali sono i reciproci diritti e doveri tra i membri della famiglia e disciplina compiutamente i rapporti familiari nel momento patologico (ed eventuale) della separazione e del divorzio.
In questa fase di grande conflittualità, ove ciascun coniuge, almeno nella maggior parte dei casi, non riesce a mantenersi lucido e sereno, si inserisce (o si può inserire) il lavoro dell'avvocato, che ha il compito di illustrare chiaramente al cliente, in procinto di separarsi, quali diritti e doveri egli abbia nei confronti dell'altro coniuge e dei figli, e di assisterlo sia nella fase pre-giudiziale che in quella giudiziale vera e propria. La crisi della coppia non sempre sfocia in una separazione giudiziale, che è quella più lunga e tormentata, in quanto è possibile per i coniugi, con l'aiuto e l'assistenza tecnica di un legale, concordare direttamente le condizioni della separazione consensuale, dall'affidamento dei figli all'assegno per il mantenimento (del coniuge e dei figli); in questo modo, i coniugi evitano le lungaggini di un giudizio lungo e stressante e arrivano in tempi brevi alla separazione.
Dopo la separazione i coniugi, decorso un lasso di tempo che può essere, così come previsto dalla recente Legge 6 maggio 2015, n. 55, di 6 mesi o 1 anno, possono chiedere il divorzio.
Ma il diritto di famiglia si occupa anche della tutela dei minori in generale, compresi anche i figli naturali, ossia i figli nati da genitori non coniugati; quando all'interno della famiglia, sia essa legittima o di fatto sorgono determinate problematiche, che possono portare ad esempio alla necessità o opportunità di imporre limitazioni o restrizioni alla responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori, interviene un organo giurisdizionale particolare, il Tribunale per i minorenni, competente peraltro anche per la materia delle adozioni.
Eredità e rapporti di parentela
Dall'intreccio dei rapporti e relazioni familiari scaturiscono diritti ed obblighi reciproci tra i componenti della famiglia: ad esempio, quando si parla di famiglia in senso ampio, comprensiva quindi dei parenti ed affini, essa assume rilievo, oltre che per questioni riguardanti l'eredità, per il diritto e il reciproco dovere di assistenza che grava sui suoi membri, allorché una persona versa in stato di bisogno, ossia quando, per i motivi più disparati, non è in grado di provvedere al proprio mantenimento; in tal caso ha diritto a chiedere gli alimenti ai membri della sua famiglia.
DIRITTO MINORILE
Il Diritto dei Minori comprende un insieme di norme e disposizioni legislative atte a salvaguardare i diritti fondamentali ed imprescindibili di soggetti che, non avendo compiuto ancora il diciottesimo anno di età, si trovano o possono trovarsi in situazioni di svantaggio e di difficoltà rispetto a tutti gli altri componenti di una società e necessitano di essere tutelate.
Il Diritto Penale Minorile riguarda invece le leggi ed i regolamenti che intervengono a disciplinare la fattispecie quando il minore commette dei reati e, prendendo in considerazione l’età, stabilisce in quale momento l’individuo raggiunge la capacità di intendere e di volere, che è fondamento dell’imputabilità.
Tutte le problematiche legali e le competenze che riguardano l’imputato minorenne al momento della commissione del fatto di reato sono attribuite al Tribunale per i Minorenni, istituito con R.D.L. n.1404 del 1934 e successive modificazioni.
Per convenzione, si definisce Minore il soggetto che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età.
Pur nella sua essenziale e lapidaria chiarezza, vedremo come tale definizione sia fin troppo semplicistica per definire un universo in realtà molto complesso e vario; l’esperienza di tutti i giorni insegna infatti quanto diverse possano essere le problematiche minorili rispetto all’età.
IL PROCESSO PENALE MINORILE
La necessità di tutelare il minore in tutte le situazioni, anche quando risulta responsabile della commissione di un reato, ha portato l’Italia, come la maggior parte delle Nazioni, a prevedere una disciplina a parte per il processo a carico di imputati minorenni al momento della commissione del fatto oggetto di reato.
La normativa del processo penale minorile è attualmente contenuta nel D.P.R. 448/1988 e, in quanto compatibile con il preminente interesse del minore, dal codice di procedura penale.
Organi Giudiziari del Processo Minorile
Sono composti sulla base del principio di specializzazione.
L’organo giudicante è il tribunale per i minorenni costituito, nella fase dibattimentale, da quattro giudici, dei quali due sono magistrati togati e due sono membri laici (un uomo e una donna esperti di assistenza sociale, scelti tra cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia) che abbiano compiuto il trentesimo anno di età.
La sezione di Corte d’appello per i minorenni giudica invece sulle impugnazioni dei provvedimenti del tribunale per i minorenni. Essa giudica con l’intervento di due esperti laici, aventi i requisiti di cui sopra, che si aggiungono ai tre magistrati della sezione.
Tutela Minori
- Tutela e curatela
- Violenza assistita
- Responsabilità genitoriale
- Adozione internazionale
- Adozione dei maggiorenni
- Figli legittimi e figli naturali
- Riconoscimento dei figli naturali
- La procreazione medicalmente assistita
- Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
- Adozione: requisiti, procedimenti e casi particolari
- Rappresentanza e amministrazione beni dei minori
- Affidamento – collocamento – frequentazione figli minori
- Tutela del minore e limitazione e/o decadenza responsabilità genitoriale
INTERDIZIONE – INABILITAZIONE – AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
La piena capacità di agire viene formal¬mente riconosciuta al compimento del 18° anno di età. Capita tuttavia che alcune persone non abbiano raggiunto, a questa età, capacità sufficienti a svolgere tutti gli atti autonomamente (come può accadere laddove vi siano forme di deficit mentale, all’ esito di malattia o trauma crani¬co), come pure che altri individui, avendola acquisita, l’abbiamo persa (la vecchiaia, con tutele sue forme patologiche, ne è lo specchio più chiaro). Per tutte queste persone il codice civile prevede forme di tutela, a garanzia dell’esercizio di tutti i diritti dell’interessato.
L'ordinamento italiano contempla, infatti, alcune misure, di diversa efficacia, a tutela delle persone prive in tutto od in parte di autonomia. Esse sono: l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.
Le suddette misure, i cui provvedimenti costitutivi, modificativi ed estintivi devono essere sempre comunicati all'ufficiale di stato civile per le dovute annotazioni a margine dell'atto di nascita, possono essere comunque revocate laddove vengano meno le condizioni che ne hanno resa opportuna l'adozione.
La consulenza si pone l’obiettivo di assistere e consigliare i clienti anche per problematiche giudiziarie che possono insorgere in seno alle famiglie ed ai rapporti di convivenza.
La consulenza assistita, garantisce un'adeguata tutela in momenti di crisi e di difficoltà personali.
La competenza specifica maturata in anni di attività permette di affrontare nel modo più appropriato le esigenze dei clienti in tale delicato settore del diritto.
Ogni sforzo è diretto a favorire nell'ambito delle procedure di separazione e divorzio il confronto tra i coniugi in modo da raggiungere una soluzione rapida, rispettosa dei reciproci interessi personali ed economici e che tenga conto delle esigenze dei minori spesso coinvolti.
Il Centro Servizi Caminiti offre assistenza ai clienti per le problematiche che coinvolgono i minori: ciò sia in ambito civile (filiazione, dichiarazioni giudiziali di paternità, adozioni, gestione del patrimonio del minore) che davanti alla magistratura penale del Tribunale per i Minorenni.
Il Centro Servizi Caminiti offre la consulenza dei suoi professionisti a chiunque abbia necessità di tutelare la sfera giuridica dei propri familiari. Mediante un approfondito colloquio con il legale di riferimento, verrà infatti valutato, caso per caso, quale possa essere l’istituto più adatto a garantire gli interessi personali e patrimoniali del soggetto interessato.