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Cessione del Credito

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Cessione del Credito

Che cosa è?

La Cessione del Credito ipotecario è nata come prodotto finanziario trasformando i crediti in sofferenza in opportunità di guadagno.
Il saggio di profitto deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto del credito ipotecario (Contratto di cessione) e il ricavo del credito con la vendita all’Asta dell’immobile in garanzia.

Una delle modalità con cui un credito può essere ceduto e quindi trasferito da un soggetto creditore ad un altro, è la modalità disciplinata dagli art. 1260 e successivi del codice civile.

Cosa prevede?

La conclusione di un contratto tra il creditore originario detto cedente e un terzo che vuole acquistare questi crediti detto cessionario. Questo contratto è valido ed efficace per mezzo dello scambio del consenso tra questi due soggetti senza che ci sia la necessità del consenso del debitore ceduto. Questo perchè viene ritenuto che sia indifferente per il debitore effettuare il pagamento ad un soggetto piuttosto che un altro.

E’ comunque previsto che il debitore ceduto debba essere portato a conoscenza della cessione del credito per sapere a chi dovrà effettuare il pagamento. E’ obbligatorio quindi che il debitore venga informato in modo adeguato. Una volta effettuata, il debitore ceduto sa che dovrà effettuare il pagamento a un nuovo soggetto (il cessionario). Se paga al vecchio titolare del credito, non viene liberato dall’obbligo, correndo il rischio di pagare due volte.

La cessione del credito prevede che i crediti vengano ceduti con i relativi privilegi e garanzie. Tutti i crediti possono formare oggetto di cessione a meno che non abbiano natura strettamente personale. Inoltre, nel momento della cessione, il cedente deve consegnare al nuovo acquirente tutta la documentazione relativa al credito.

Le cessioni possono avvenire in due modalità:

- Pro Soluto– Il creditore che cede garantisce al cessionario soltanto l’esistenza del credito, non garantisce che il debitore pagherà. Il rischio dell’inadempimento passa sul cessionario.
- Pro Solvendo – il creditore cedente deve garantire l’esistenza del credito ma anche la solvibilità del debitore. Se il debitore ceduto non paga, il cessionario ha diritto a ottenere la prestazione di pagamento dal cedente.

Rilevando il credito si può acquisire la proprietà dell’immobile ad un prezzo vantaggioso:

- Direttamente: con il diritto dell’assegnazione (art. 589 c.p.c. e segg.) quando il monte debito sopravanza il valore peritale del CTU o il prezzo di ribasso.

- Indirettamente: con aggiudicazione all’Asta.
L’aggiudicatario, che in questo caso è anche il titolare del credito, nel «piano di distribuzione» sarà anche il primo ad essere liquidato. Infatti, egli (in qualità di acquirente) paga se stesso (in qualità di titolare del credito). In altre parole, l’acquirente diventa creditore ipotecario di se stesso.

Quel credito, però, era stato acquistato ad una cifra inferiore del montante-credito(sconto cessione credito). Ragion per cui, se all’Asta si compra ad un prezzo interessante, con l’utile del credito si ottiene un’ulteriore riduzione sul costo di acquisto.

E non solo. Nei confronti dei terzi (a parità di prezzo offerto) il cessionario usufruisce sempre di un “vantaggio economico” sui rialzi dei concorrenti.

Viceversa, quando il cessionario non consegue l’aggiudicazione, in ogni caso, egli ha lavorato per se stesso avendo massimizzato il piano di riparto e quindi l’utile sul credito acquisito