CERTIFICATO APE
Certificato APE
Cos'è?
Il nuovo APE è l’attestato di prestazione energetica sugli edifici che deve essere obbligatoriamente effettuata sull’immobile se lo si vuole mettere in affitto.
L’APE attestazione prestazione energetica introdotto con la Legge del D.L. n.63/2013 e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate circolare 31/E obbligo APE circa le novità introdotte dal Decreto sulle semplificazioni fiscali l’obbligo di allegare l’APE è per:
• Contratti di trasferimento degli immobili anche se a titolo gratuito, pena la nullità, è entrato in vigore con DL Ecobonus ma poi il Dl Destinazione Italia ha eliminato la nullità, aumentando però la soglia delle multe per i trasgressori. Per cui, sui contratti compravendita degli immobili nei trasferimenti a titolo oneroso è obbligatorio l’APE.
• Nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione: va inserita una clausola in sede di registrazione del contratto locazione con il nuovo modello RLI presso l’Agenzia delle Entrate. La clausola serve all’acquirente o al conduttore a dichiarare di aver ricevuto l’APE. In mancanza della dichiarazione, o nel caso in cui l’APE non venga allegato, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una multa che può variare dai 3 mila ai 18 mila euro. Nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i mille e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà mentre per i contratti di locazione di edifici residenziali di durata sotto ai 4 mesi non vi sono sanzioni per APE omesso
• Contratti di trasferimento degli immobili a titolo gratuito: nel caso in cui sull’immobile che si riceve, non devono essere effettuate valutazioni non c’è nessun obbligo di allegare l’APE al contratto.
Validità Ape:
L’ APE ha una durata di 10 anni, termine che decorre a partire dalla data del suo rilascio. L’attestazione di prestazione energetica, viene rilasciata su specifico modello conforme che deve essere aggiornato, ogni qualvolta vi sia un intervento di ristrutturazione e riqualificazione che interessa l’immobile oggetto di certificazione APE.
La durata decennale APE, è comunque a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni di controllo delle prestazioni energetiche dei singoli impianti di cui al decreto del 16 aprile 2013. Se tali controlli non vengono effettuati, l’APE perde efficacia al 31 dicembre dell’anno in cui tali controlli dovevano essere svolti. La validità dei vecchi ACE, rilasciati prima del 6 giugno 2013, ovvero, giorno di entrata del nuovo DL n. 63/2013 APE, sono validi “purché conformi alla Direttiva 2002/91/CE” ed in corso di validità.
APE omesso o errato: sanzioni
Le sanzioni per omissioni modello APE sono stabilite dal nuovo articolo 15 del D.lgs. 192/2005, che prevede sanzioni di tipo amministrativo diverse a seconda che la violazione sia a carico del soggetto di volta in volta obbligato:
• Sanzioni mancato rispetto dei criteri di compilazione modello APE da parte del professionista abilitato: multa da 700 a 4.200 euro.
• Sanzione per mancata allegazione nuovo APE in caso di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante da parte del costruttore o proprietario: da 3.000 a 18.000 euro.
• Sanzione per APE omesso in caso di vendita: da 3.000 a 18.000 euro
• Sanzione per mancata dicitura APE nuovo contratto di locazione: da 3 mila ai 18 mila euro, nelle locazioni di singole unità immobiliari, invece, la multa oscilla tra i 1.000 e i 4 mila euro. Se il contratto ha una durata fino a tre anni, la sanzione è ridotta della metà
• Sanzione per mancata indicazione prestazione energetica su offerta pubblicitaria di vendita o locazione anche da parte di agenzia immobiliare: multa da 500 a 3.000 euro.
Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell’obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito.